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SUCCESSIONI:COS’È E COME SI CALCOLA LA LEGITTIMA?

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > SUCCESSIONI:COS’È E COME SI CALCOLA LA LEGITTIMA?

SUCCESSIONI:COS’È E COME SI CALCOLA LA LEGITTIMA?

Legittima - come si calcolaSgombriamo subito il campo da facili equivoci. Finché la persona della cui successione si tratta è ancora viva, non è possibile in alcun modo calcolare in modo preciso la c.d. legittima spettante per legge . Ogni calcolo, cioè deve essere fatto al momento dell’apertura della successione, vale a dire della morte.

Ciò premesso, che cos’è la legittima?Prescindendo dal dibattito teorico in materia, che richiederebbe un approfondimento che non può esser contenuto in questa sede, può dirsi che la legittima rappresenta l’utile netto che la legge esige che sia garantito a determinati soggetti (i c.d. legittimari), vale a dire coniuge, figli e, solo in mancanza di questi ultimi, ascendenti.

Come si calcola la legittima?Contrariamente a quel che sembra, il calcolo, per chi non sia un addetto ai lavori, non è accessibile come potrebbe sembrare. Vediamo di spiegarlo nel modo più semplice possibile.

Non è sufficiente, a tal proposito, leggere le quote che la legge menziona, in quanto la base di calcolo è data, non già dal solo patrimonio che il soggetto lascia alla propria morte, ma dalla seguente operazione, che integra la c.d. riunione fittizia: relictum al netto dei debiti + donatum, dove il relictum è il patrimonio che un soggetto lascia alla sua morte (il c.d. patrimonio relitto), ed il donatum è dato dall’insieme delle donazioni fatte in vita dal defunto. Su questa base si applica poi la quota prevista dalla legge.

Un esempio potrà senz’altro aiutare a comprendere quanto detto:

supponiamo che Tizio muoia lasciando un patrimonio del valore di 100, con debiti per 20, e che in vita abbia fatto donazioni per 40. Orbene, supponendo che lasci quale unico legittimario la moglie Caia, escludendola dal testamento, a costei spetterebbe, a titolo di legittima, la metà del suo patrimonio, ex art. 540 cod. civ.. Ad una prima impressione parrebbe che, pertanto, la legittima della moglie sia pari a 50 (100/2). Così, tuttavia, non è.

Come detto, infatti, la base di calcolo è data dal relictum al netto dei debiti + donatum, vale a dire: (100-20) + 40. In altre parole, bisogna detrarre dal patrimonio i debiti e poi aggiungere il valore delle donazioni. Il valore così ottenuto è pari a 120, ed è su questa base che va applicata la quota di un mezzo prevista dalla legge, ottenendo così un valore pari a 60 (c.d. porzione legittima).

Fatto ciò, si deve rapportare il valore così ottenuto al relictum al netto dei debiti, nel nostro caso pari a 80. A Caia deve essere garantita, pertanto, una quota ereditaria pari a 60/80, che semplificando diviene pari a 3/4 del patrimonio al netto dei debiti (c.d. quota ereditaria riservata).

Detto ciò, però, il calcolo non è terminato, in quanto il legittimario, se è erede, risponde anche dei debiti ereditari.

Per calcolare, allora, la quota di eredità che deve spettare a Caia affinché consegua un utile di 60, occorre rapportare il predetto valore frazionario, 3/4, al relictum al lordo dei debiti, cioè a 100. I 3/4 di 100 corrispondono ad un valore di 75. A Caia spetterà, allora, alla morte di Tizio, una quota ereditaria almeno pari a 75, in modo che ella risponda dei debiti per 3/4 (15/20) ottenendo così la sua legittima, pari a 60 (75-15).

E’ importante precisare, in ogni caso, come il legittimario pretermesso (cioè escluso dal testamento) non sia automaticamente erede al momento dell’apertura della successione ma solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, a sua volta basata sulla predetta riunione fittizia.

Come è evidente, si tratta di un calcolo piuttosto ostico, che, oltretutto, in questa sede è stato fortemente semplificato onde agevolarne la comprensione e senza tener conto di moltissime variabili. Giova, però, sottolineare, come il calcolo della legittima consenta di ottenere, per differenza, la c.d. disponibile, cioè la quota della quale il testatore può liberamente disporre (nel nostro esempio essa è pari a 25: 100-75), ai sensi dell’art. 556 cod. civ..

Una precisazione si rende infine opportuna. Il calcolo anzidetto è questione nettamente distinta dalla composizione della legittima. In altre parole, un conto è il calcolo della riserva, altro conto è la verifica di come in concreto detta riserva si componga (potrebbe, ad esempio, essere interamente soddisfatta mediante donazioni fatte in vita ovvero tramite legati in conto di legittima, senza che il legittimario, in tali ipotesi, divenga erede, con la conseguenza che egli non risponderà dei debiti ereditari).

Avv. Nicola Sansone


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