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SI PUO’ ISTITUIRE EREDE IL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO?

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > SI PUO’ ISTITUIRE EREDE IL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO?

SI PUO’ ISTITUIRE EREDE IL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO?

Erede animale domesticoUn classico di molti film e telefilm stranieri è la “nomina”, da parte del defunto, del proprio animale domestico, cane, gatto o altro che sia, quale erede universale.

Al di là delle bizzarre conseguenze comiche spesso sottese a tali vicende, una curiosità può sorgere spontanea…un’eventualità del genere è ammissibile? L’ordinamento giuridico italiano consente di designare quale erede  il proprio beneamato amico a quattro zampe?

La questione, per quanto possa sembrare assurdo, è stata anche affrontata dalla dottrina.

Orbene, la risposta al quesito di cui sopra è
negativa.

La motivazione di una tale conclusione è assai semplice, per il giurista: gli animali non sono dotati di capacità giuridica, vale a dire che non sono soggetti di diritto. Essi non sono in grado, pertanto, di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (ad es. diritti). A ciò si aggiunga come il codice civile consideri tradizionalmente gli animali come “beni”.

Chiarito ciò, quali sono le conseguenze di una disposizione testamentaria con la quale si istituisca erede il proprio cane? Facendo un esempio, se Tizio, nel proprio testamento, istituisce erede il proprio amato pastore abruzzese, come sarà qualificabile la disposizione in oggetto?

La dottrina ritiene, al riguardo, che l’istituzione di erede sia inesistente, e non già semplicemente nulla, con la conseguenza che essa non potrà essere confermata, ai sensi dell’art. 590 cod. civ., neppure col consenso degli interessati. L’inesistenza, inoltre, potrà esser fatta valere da chiunque e senza limiti di tempo.

In definitiva, la designazione di un animale come erede è da ritenersi del tutto irrilevante per l’ordinamento giuridico, e la successione del defunto resta disciplinata dalla legge o da altro eventuale testamento redatto anteriormente a quello inesistente.

Resta da precisare come l’inesistenza colpisca, di norma, la sola disposizione in oggetto, e non le altre eventualmente contenute nel testamento.

Chiarito tutto ciò, si pone un’altra domanda: esistono altri e diversi strumenti giuridici ai quali può ricorrere il nostro Tizio, per fare in modo che, dopo la propria morte, il suo amato pastore abruzzese trascorra una vita tranquilla e dotata di tutti i comfort?

La risposta è si, e sono molteplici. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di un’istituzione di erede in favore di un soggetto con l’onere di provvedere alla cura dell’animale secondo modalità prederminate nel testamento. Un’alternativa, potrebbe essere addirittura la costituzione di una fondazione per testamento, per non parlare di soluzioni giuridiche ancor più elaborate, quale può essere la costituzione di un trust

In definitiva, sebbene il nostro “Fido” non possa diventare erede, l’ordinamento mette a disposizione molteplici strumenti giuridici, dai più semplici ai più complessi, in grado di assicurare che la volontà del testatore tesa ad assicurgli un futuro “dorato”, sia sostanzialmente realizzata. La scelta dello strumento più idoneo non può, in ogni caso, che passare da un attento parere tecnico, onde evitare che si confezionino disposizioni nulle o peggio inesistenti, con la conseguenza di veder frustrato ogni effettivo desiderio.

Avv. Nicola Sansone


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