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EX CONIUGE E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CESSA DEFINITIVAMENTE?

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > EX CONIUGE E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CESSA DEFINITIVAMENTE?

EX CONIUGE E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CESSA DEFINITIVAMENTE?

Mantenimento divorzioDivorzio, nuova famiglia di fatto e assegno di mantenimento – Si segnala qui un’interessante pronuncia del Tribunale di Foggia (ordinanza del 19/09/2016), la quale si pone nel solco dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione in materia.

Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva la revoca dell’assegno divorzile cui era tenuta in favore dell’ex marito, adducendo a sostegno che lo stesso aveva intrapreso una stabile relazione di convivenza di fatto con altra partner. Il resistente eccepiva, chiedendo il rigetto della domanda, che la convivenza, ormai cessata, non aveva avuto i connotati della stabilità e della continuità.

Giova precisare, al riguardo, come la Corte di Cassazione abbia recentemente sancito, al termine di una lunga evoluzione giurisprudenziale, il seguente principio: “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (Cass. n. 6855/2015).

In altre parole, la Cassazione ha chiarito come l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, come tale connotata da sufficiente stabilità ed identità di prospettive di vita, faccia venire meno, in via definitiva, il diritto all’assegno di mantenimento. E ciò, è bene precisarlo, a prescindere dal fatto che la convivenza, per qualsiasi motivo, successivamente si interrompa.

Ciò che conta, in altre parole, è che, limitatamente alla sua durata (che si ritiene debba comunque raggiungere una sufficiente soglia temporale, da valutare in concreto in base alle circostanze di fatto), la famiglia di fatto sia esistita.

Superando un orientamento precedente, peraltro, la Cassazione precisa come il diritto all’assegno cessi in via definitiva, e non entri invece in uno stato di quiescienza, come affermato in altra occasione, allorquando la Suprema Corte sostenne come la convivenza di fatto determinasse solo una “sospensione” nell’obbligo di corrispondere l’assegno (Cass. n. 17195/2011).

In ogni caso, resta ferma la necessaria distinzione tra convivenza di fatto “mera” e convivenza caratterizzata dalla creazione di un vero e proprio nucleo familiare. Solo quest’ultima, infatti, è idonea a determinare la cessazione di ogni obbligo di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Foggia, con la pronuncia in commento, ha recepito espressamente la più recente interpretazione avanzata dalla Corte di Cassazione, e pertanto, ritenendo accertati, nel caso di specie, i connotati tipici di un’autentica famiglia di fatto, ancorché cessata, ha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento.

Avv. Nicola Sansone


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