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MATRIMONIO: SI PUÒ VIETARE PER TESTAMENTO?

MATRIMONIO: SI PUÒ VIETARE PER TESTAMENTO?

MatrimonioLe clausole con le quali il testatore incide sulla libertà matrimoniale dell’erede (o del legatario), vietandogli di contrarre matrimonio (in assoluto o con qualcuno in particolare), sono tradizionalmente fra le più discusse in dottrina e giurisprudenza, ed è facile immaginare come fino a pochi decenni fa abbiano avuto una notevole rilevanza pratica.

D’altronde si sa, i dissapori fra genitori e possibili nuore/generi sono antichi quanto la storia stessa del matrimonio…

Occorre premettere, in primo luogo, come lo strumento tradizionale a disposizione del testatore per vietare le nozze sia quello della condizione risolutiva, la quale comporta il venir meno della disposizione testamentaria laddove si verifichi l’evento condizionante (cioè, nel caso di specie, il matrimonio).

Ciò detto, il testatore potrebbe, anzitutto, vietare le nozze in assoluto: “Istituisco erede Romeo a condizione risolutiva che si sposi”.

In alternativa, il testatore potrebbe prevedere divieti relativi. Ad esempio, potrebbe prevedere una condizione risolutiva che faccia venir meno l’istituzione di erede nel caso di matrimonio con la persona indesiderata: “Istituisco erede Romeo a condizione risolutiva che sposi Giulietta”. Il testatore potrebbe anche porre in essere, in alternativa, un divieto di contrarre matrimonio con una persona appartenente ad una certa categoria: “Istituisco mio erede Romeo, a condizione risolutiva che sposi una persona di diverso ceto sociale”.

Orbene, disposizioni come quelle sopra citate, sono ammissibili?

Al fine di dare una risposta al quesito, occorre rammentare, in primo luogo, quanto disposto dall’art. 636 cod. civ., a norma del quale “E’ illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori”. La natura espressamente illecita della condizione in commento comporta l’applicazione, conseguentemente, dell’art. 634 cod. civ., ai sensi del quale le condizioni illecite si considerano non apposte, a meno che non abbiano costituito il solo motivo determinante alla base della disposizione, nel qual caso, in omaggio all’art. 626 cod. civ., l’intera disposizione è affetta da nullità. Tornando al primo esempio di cui sopra, pertanto (“Istituisco erede Romeo a condizione risolutiva che si sposi”), se la condizione costituisce il motivo determinante dell’istituzione di erede, la conseguenza è che la stessa designazione dell’erede risulta nulla e mai posta in essere.

Ma cosa deve intendersi per condizione che impedisce le nozze?

Il quesito può apparire banale ma non lo è affatto, atteso che la giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sul punto.

Parte della dottrina1 ed alcune pronunce della Corte di Cassazione2, hanno ritenuto che l’art. 636 cod. civ. si riferisca unicamente ai divieti assoluti e non a quelli relativi. Questi ultimi, in particolare, lascerebbero all’erede/legatario un sufficiente margine di scelta3. Così, ad esempio, si è sostenuto che si potrebbero vietare le nozze fino al raggiungimento di una certa età o con una o più persone determinate o appartenenti ad una certa categoria di persone.

Tornando agli esempi di cui sopra, sarebbe quindi possibile vietare le nozze con una persona di ceto sociale diverso, o con Giulietta in particolare, in quanto Romeo conserverebbe un adeguato margine di scelte alternative…

Appare tuttavia prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi che ritiene illecito qualsiasi divieto, sia relativo che, ovviamente, assoluto4. Ciò, in quanto, si osserva, un divieto, di qualsiasi genere, sarebbe illecito sia argomentando ex art. 636 cod. civ., sia sulla base dell’art. 2 Costituzione, dal quale si ricava il principio per il quale le libertà fondamentali dell’individuo, fra le quali rientra quella di contrarre matrimonio, ex art. 29 Cost., non possono essere coartate o limitate in alcun modo.

Muovendo dalle osservazioni appena svolte, peraltro, si deve rilevare come siano inammissibili anche le condizioni che impongano le nozze, in quanto lesive della libertà di contrarre matrimonio (“istituisco erede Romeo a condizione che sposi Ermelinda entro…” oppure “istituisco erede Romeo a condizione che sposi persona appartenente allo stesso ceto sociale entro…”), e, pertanto, contrarie ai principi costituzionali sopra esposti.

Le conclusioni innanzi enunciate risultano condivise anche dall’ultima pronuncia della Cassazione sul punto, secondo la quale: La condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che sia volta a subordinare l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è illecita in quanto contraria alla libertà matrimoniale costituzionalmente garantita del medesimo attraverso gli artt. 2 e 29 Cost., e, ai sensi dell’art. 634 c.c., si considera non apposta, salvo risulti esser stata l’unica a determinare la volontà del defunto, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria cui accede.”5

Peraltro, a seguito della recente introduzione delle unioni civili, non vi può essere dubbio alcuno sulla estensibilità delle considerazioni appena svolte anche con riguardo a queste ultime.

Il secondo comma dell’art. 636 cod. civ., sancisce l’ammissibilità di legati di usufrutto, uso, abitazione, pensione o altra prestazione periodica per il tempo o per il caso della vedovanza o del celibato. La norma in commento sembra derogare, in altre parole, al divieto di cui al primo comma. La portata di essa, tuttavia, va adeguatamente precisata e circoscritta, nel senso che essa esclude dall’operatività del primo comma tutte quelle disposizioni con le quali si voglia non già coartare la volontà del legatario nelle sue scelte di vita, bensì fornirgli mezzi adeguati in previsione o per il tempo del celibato o della vedovanza. Al fine di valutare la legittimità del legato, in altre parole, occorre inevitabilmente procedere ad una valutazione da svolgere in concreto, caso per caso, circa la effettiva volontà del testatore.

In definitiva, in coerenza con quanto disposto dall’art. 636 cod. civ. nonché in virtù dei diritti inviolabili della persona, riconosciuti dall’art. 2 Cost. in combinato disposto con l’art. 29 Cost., è senz’altro da escludere l’ammissibilità di qualsiasi condizione testamentaria tesa ad incidere sulla libertà di contrarre matrimonio tramite la previsione di divieti o imposizioni di nozze, sia assoluti che relativi.

Avv. Nicola Sansone

1Cfr. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Giuffrè, 2009, p. 888.

2Per tutte, Cass. 11 gennaio 1986 n. 102, sub art. 636 cod. civ., in GAROFOLI-IANNONE, Codice civile e leggi complementari annotato con la giurisprudenza, Nel diritto editore, 2014, p. 544.

3Cfr. CIAN-TRABUCCHI, sub art. 636 cod. civ., in Commentario breve al codice civile, 2009, p. 636 e ss..

4Ibidem; Cfr. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit..

5Cass. 15 aprile 2009, n. 8941.

 


 

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