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ADDEBITO SEPARAZIONE: IL TRADIMENTO IN SE’ NON E’ SUFFICIENTE

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Giurisprudenza  > ADDEBITO SEPARAZIONE: IL TRADIMENTO IN SE’ NON E’ SUFFICIENTE

ADDEBITO SEPARAZIONE: IL TRADIMENTO IN SE’ NON E’ SUFFICIENTE

TradimentoLa Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14414/2016 ha ribadito un principio già più volte affermato anche dalla giurisprudenza di merito: il tradimento (o, meglio, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale) in sé, non è sufficiente ai fini dell’addebito della separazione.

A tal fine è invece necessario che il tradimento costituisca la causa della crisi coniugale. Laddove, invece, detta crisi fosse preesistente ad esso, l’addebito non sarebbe giustificato.

Ai sensi dell’art. 151, 2° comma cod. civ., d’altronde, il presupposto dell’addebito della separazione giudiziale è costituito dall’imputabilità della crisi coniugale alla condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre la violazione in sé non è a tal fine sufficiente.

La consolidata giurisprudenza dalla Suprema Corte, a conferma di quanto detto, afferma che ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” (Cass. n. 1596/2014).

In applicazione del medesimo principio, peraltro, se, a seguito di infedeltà i coniugi si riappacificassero, riuscendo a superare la crisi, una successiva separazione non potrebbe essere addebitata in base al tradimento “perdonato”.

L’addebito, infatti, è ammissibile solo in forza dell’evento che ha concretamente causato la crisi coniugale alla base della richiesta di separazione, e non in considerazione di circostanze passate che, evidentemente, non hanno efficacia causale rispetto alla crisi coniugale (principio ribadito da Cass. n. 18488/2015).

Avv. Nicola Sansone


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