ROTTURA DEL FIDANZAMENTO: L’ANELLO VA RESTITUITO?
Se un diamante, si sa, è per sempre, un fidanzamento, non è detto…
Premesso ciò, nel caso in cui il matrimonio non venga celebrato, l’anello di fidanzamento va restituito?
Il quesito è di non poco conto, tenendo presente il valore, spesso cospicuo, dell’oggetto in questione.
La norma di riferimento, al riguardo, è l’art. 80 cod. civ., ai sensi del quale: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.”. Giova precisare che l’azione in commento è soggetta a termine di decadenza di un anno dal rifiuto di celebrare le nozze o dalla morte di uno dei promittenti.
Orbene, l’anello di fidanzamento costituisce indubbiamente un dono fatto “a causa della promessa di matrimonio”.
Nel caso di mancata celebrazione, pertanto, risulta possibile chiederne la restituzione in conformità all’art. 80 cod. civ..
Ma qual è la natura giuridica dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio? Il quesito è assai interessante, in quanto la sua risposta risulta gravida di conseguenze pratiche.
L’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza1 qualifica i doni in oggetto come liberalità d’uso, vale a dire fatte in conformità agli usi, ex art. 770, 2° comma, cod. civ.. Dette liberalità non costituiscono donazioni in senso tecnico, e pertanto sono sottratte alla relativa disciplina. Non sono soggette, ad esempio, ai rigidi requisiti di forma previsti dall’art. 782 cod. civ. a pena di nullità.
Esse, inoltre, sono immediatamente efficaci, e quanto ne è oggetto entra definitivamente nel patrimonio del ricevente.
In conseguenza di quanto detto, riconducendo i doni in questione alle liberalità d’uso, la restituzione, in linea generale, è ammissibile solo entro gli stretti limiti di cui all’art. 80 cod. civ.. Così, ad esempio, essa non risulta proponibile decorso il termine di un anno di cui si è detto o nel caso di celebrazione delle nozze seguita da annullamento del matrimonio (in quanto l’art. 80 cod. civ. non contempla quest’ultima ipotesi).
Parte minoritaria della dottrina2, tuttavia, avallata da un’importante pronuncia della Corte di Cassazione3, ritiene che i doni in commento siano vere e proprie donazioni obnuziali, cioè fatte in vista delle nozze e disciplinate dall’art. 785 cod. civ.. Esse si caretterizzano per essere autentiche donazioni, soggette ai requisiti di forma previsti in materia a pena di nullità, nonché per essere del tutto inefficaci fino alla celebrazione del matrimonio (e dunque soggette a condizione sospensiva). Di conseguenza, ad avviso dell’orientamento in commento, i doni di cui si discute potrebbero essere restituiti anche per motivi derivanti dalla disciplina sulle donazioni (ad esempio, per nullità dovuta a difetto di forma) ed oltre il termine di decadenza di un anno di cui all’art. 80 cod. civ. (la nullità, ad esempio, è imprescrittibile). L’annullamento del matrimonio, poi, determina la nullità della donazione obnuziale, ex art. 785, 2° comma cod. civ., con conseguente diritto alla restituzione del dono.
La diversa ricostruzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, in definitiva, risulta foriera di profonde conseguenze e differenze sulla disciplina ad essi applicabile.
Giova precisare, tuttavia, come la giurisprudenza di merito sia orientata nel senso di ritenere i doni fatti a causa della promessa di matrimonio riconducibili alle liberalità d’uso e non alle donazioni obnuziali4, con conseguente inapplicabilità della disciplina relativa a queste ultime.
Avv. Nicola Sansone
1Cfr. CIAN-TRABUCCHI, sub art. 80, in Commentario breve al codice civile, CEDAM, 2009, p. 166.
2Cfr. CIAN-TRABUCCHI, sub art. 80, in Commentario breve al codice civile, cit., p. 167
3Cass. 8 febbraio 1994 n. 1260, sub art. 80, in GAROFOLI – IANNONE (a cura di), Codice civile e leggi complementari – Annotato con la giurisprudenza, Nel diritto editore, 2014, p. 88
4Cfr. Trib. Taranto, 28 giugno 2013; Trib. Napoli 27 gennaio 2005; sub art. 80, in GAROFOLI – IANNONE (a cura di), Codice civile e leggi complementari – Annotato con la giurisprudenza, cit., p. 88.
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