DIVORZIO, CASSAZIONE: L’ASSEGNO NON DEVE GARANTIRE IL TENORE DI VITA PRECEDENTE
DIVORZIO, CASSAZIONE: L’ASSEGNO NON DEVE GARANTIRE IL TENORE DI VITA PRECEDENTE
Storica pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 11504/2017, ribalta quasi trent’anni di consolidata giurisprudenza in materia di riconoscimento e quantificazione dell’assegno di divorzio.
La sentenza in commento può essere sintetizzata come segue: l’assegno di divorzio, se ne sussistono i presupposti, deve garantire l’autosufficienza economica ma non lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come è invece stato sostenuto per lungo tempo.
A partire, infatti, dalle storiche sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 1990 (che intervennero a dirimere un contrasto preesistente), la giurisprudenza della Cassazione è stata costante nell’affermare come l’assegno di divorzio possa essere attribuito laddove il richiedente non abbia mezzi tali da consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Secondo tale ricostruzione, in definitiva, il diritto all’assegno può sorgere semplicemente in conseguenza il deterioramento delle precedenti condizioni economiche e delle conseguenti prospettive di reddito.
Siffatto criterio, tuttavia, è stato sempre da più parti aspramente criticato, in quanto pare quasi implicare che, una volta contratto matrimonio, si acquisti un autentico diritto a mantenere un determinato tenore di vita…
La sentenza n. 11504/2017, recependo istanze sociali sempre più forti in tal senso, abbandona per la prima volta dal 1990 il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Suprema Corte, anzi, parla esplicitamente di un criterio non più attuale e che “collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici”. Con la sentenza di divorzio, infatti, il rapporto matrimoniale si estingue tanto sul piano personale quanto su quello patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finirebbe illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale”.
Premesso ciò, la Cassazione, abbandonato il criterio di cui si è detto, chiarisce come la valutazione circa l’adeguatezza dei mezzi a disposizione dell’ex coniuge richiedente debba essere rapportata al concetto di “indipendenza economica”.
Laddove quest’ultima sussista, in altre parole, non può essere riconosciuto alcun diritto all’assegno di divorzio, a prescindere dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Avv. Nicola Sansone
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