ACCORDI PREMATRIMONIALI: LE NOVITA’ NEL DISEGNO DI LEGGE
Il disegno di legge n. 2669, attualmente all’esame della commissione Giustizia della Camera, si propone di infrangere un tabù da sempre vigente nell’ordinamento giuridico italiano, quello dell’ammissibilità degli accordi prematrimoniali.
Tali accordi, nei Paesi anglosassoni, nei quali sono nati e risultano assai diffusi, integrano autentici contratti conclusi prima del matrimonio con i quali i prossimi sposi regolamentano i reciproci diritti ed obblighi in vista di una possibile separazione o di un divorzio.
Nell’ordinamento giuridico italiano essi sono sempre stati reputati inammissibili, sulla base, anzitutto, dell’art. 160 cod. civ., ai sensi del quale “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. In secondo luogo, poi, si è sempre affermata la nullità degli accordi prematrimoniali per illiceità della causa, in quanto aventi ad oggetto lo status di coniuge nonché diritti di tipo assistenziale nascenti dalla separazione e dal divorzio. La giurisprudenza tradizionale si è sempre espressa in questi termini, sebbene negli ultimi tempi fosse emersa qualche crepa nella monolitica interpretazione della Cassazione (cfr. Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713). Tale parziale inversione di tendenza pare rafforzata, peraltro, dall’introduzione della possibilità di giungere alla separazione tramite negoziazione assistita da avvocati nonché mediante dichiarazione resa innanzi all’Ufficiale dello stato civile, ad opera del d.l. n. 132/2014.
Premesso ciò, il disegno di legge n. 2669 si propone di introdurre e regolamentare espressamente gli accordi prematrimoniali.
Sotto il profilo sistematico, si prevede l’inserimento di un nuovo art. 162-bis nel codice civile, ciò che indurrebbe a ritenere che gli accordi in questione integrerebbero autentiche convenzioni matrimoniali. A riprova di ciò, la forma richiesta sarebbe, alternativamente, quella dell’atto pubblico in presenza di testimoni ovvero quella dell’accordo a seguito di negoziazione assistita da avvocati. Quest’ultimo aspetto integrerebbe un’innovazione di rilievo, nel solco della sopra menzionata riforma del 2014.
Si prevede, inoltre, che essi possano essere stipulati anche durante il matrimonio purché prima del deposito del ricorso per la separazione.
Sul piano sostanziale, invece, gli accordi in questione non potranno mai avere ad oggetto status. Essi, in altre parole, non potranno incidere su qualità personali derivanti da matrimonio nonché, ovviamente, su diritti costituzionalmente garantiti. Essi, cioè, potranno riguardare solo le conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio, e mai status e qualità personali degli ex coniugi o diritti ed obblighi derivanti dal matrimonio. Così, ad es., sarebbe nullo l’accordo che prevedesse la rinuncia a chiedere il divorzio o che imponesse termini più lunghi di quelli legali per poterlo ottenere, o ancora che obbligasse a restare sposati per un periodo di tempo minimo.
Occorre ribadire, d’altronde, come l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, di cui all’art. 160 cod. civ., resterebbe in ogni caso ferma. Così, ad esempio, non parebbe ammissibile prevedere, in conseguenza del divorzio, un obbligo restitutorio di tutte le somme erogate durante il matrimonio quale contributo allo svolgimento della vita coniugale.
Anche sul piano patrimoniale delle conseguenze in sede di separazione e divorzio, poi, il contenuto degli accordi prematrimoniali soffrirebbe dei limiti, atteso che non potrebbe violare diritti inderogabili riconosciuti dalla legge. Così, ad esempio, si prevede che un coniuge non possa mai obbligarsi ad attribuire all’altro più di metà del suo patrimonio e che, in ogni caso, il diritto agli alimenti sia irrinunziabile (non, invece, quello al mantenimento).
Di estremo rilievo è poi la previsione di una possibile deroga al divieto dei patti successori. Si prevede, in particolare, che con gli accordi prematrimoniali i coniugi possano dettare norme per la successione di uno o entrambi i coniugi, ferma l’intangibilità dei diritti di legittima riconosciuti dalla legge agli altri legittimari. Tale ultima innovazione, se approvata nel testo definitivo, desta peraltro più di una perplessità, in quanto pone un delicatissimo problema, quello relativo al rapporto fra un accordo del genere ed un testamento successivo. Inoltre, siffatto accordo parrebbe integrare una sorta di disposizione testamentaria congiuntiva, difficilmente compatibile con il divieto di testamento congiuntivo di cui all’art. 589 cod. civ..
La riforma in commento, in conclusione, pare apprezzabile sotto il profilo del tentativo di adeguare l’ordinamento alle più recenti e moderne istanze sociali. Essa, tuttavia, manifesta, nel contempo, i sopra accennati profili di dubbia compatibilità con l’impianto sistematico codicistico in materia di successioni. Anche il requisito formale dell’accordo a seguito di negoziazione assistita, peraltro, apre la strada a possibili discussioni in ordine alla permanente necessità, per le convenzioni matrimoniali diverse dagli accordi prematrimoniali, della forma dell’atto pubblico di cui all’art. 162 cod. civ..
Avv. Nicola Sansone
Si riporta qui di seguito il testo della riforma, così come reperibile sul sito della Camera dei Deputati all’indirizzo:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=2669&sede=&tipo=
Dopo l’articolo 162 del codice civile
è inserito il seguente:
« ART. 162-bis. – (Accordi prematrimoniali).
– I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la forma prevista dall’articolo 162, ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Qualora il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un’eventuale riformulazione. Qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l’autorizzazione.
Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi.
In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.
Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti.
Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità.
Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali.
Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.
Alla modificazione degli accordi prematrimoniali si procede con le forme previste dal primo comma.
Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell’accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimonali.
Per l’opponibilità ai terzi degli accordi prematrimoniali, si applica il quarto comma dell’articolo 162 del presente codice ovvero, nel caso in cui gli accordi stessi siano stati conclusi mediante accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalle legge 10 novembre 2014, n. 162, intendendo sostituito il notaio rogante con l’avvocato o con gli avvocati che hanno assistito i coniugi nella procedura di negoziazione assistita.