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IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Vacanza rovinataIl danno da vacanza rovinata è da costituito dal pregiudizio al benessere psico-fisico che il turista soffre per non aver potuto godere, in tutto o in parte, della vacanza quale occasione di piacere e svago, per ragioni imputabili ad un inadempimento della controparte.

Non è affatto raro, infatti, che il turista, una volta giunto nell’agognata meta delle vacanze, si trovi dinanzi ad un alloggio diverso, in tutto o in parte, da quello atteso, o in una struttura sprovvista dei servizi promessi.

In ipotesi del genere è evidente come il turista, oltre a patire un danno di tipo patrimoniale (es. l’aver pagato per un servizio non fornito), si trovi a subire un rilevante danno non patrimoniale, costituito dall’impossibilità di godere della vacanza quale occasione di relax e piacere.

La giurisprudenza, già prima dell’entrata in vigore del Codice del Turismo, aveva ammesso la risarcibilità del danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale, riconducibile all’art. 2059 cod. civ.1.

L’attuale art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce espressamente il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Trattasi, come già anticipato, di voce di danno non patrimoniale, che si aggiunge a quello propriamente patrimoniale. Quest’ultimo, infatti, si traduce in una perdita economica vera e propria, laddove
il danno da vacanza rovinata, invece, consiste esclusivamente nella preclusione della possibilità di godere, in tutto o in parte, della vacanza quale momento di piacere e svago.

La giurisprudenza prima ed il codice del turismo poi, in altre parole, hanno riconosciuto il diritto del turista a godere della vacanza, così come prenotata ed articolata nel contratto, quale periodo di riposo e svago, ammettendo la risarcibilità di qualsiasi lesione di siffatto diritto imputabile alla controparte, in aggiunta ad ogni altro danno patrimoniale eventualmente subito.

Trattasi, pertanto, di danno riconducibile a responsabilità contrattuale dell’agenzia o del tour operator.

Presupposti della risarcibilità del danno da vanza rovinata sono:

  • l’inadempimento o l’inesatto adempimento, da parte della controparte, delle proprie obbligazioni;
  • la non scarsa importanza dell’inadempimento/inesatto adempimento, da valutarsi nel merito secondo il prudente apprezzamento del giudice, al fine di evitare richieste di risarcimento del danno pretestuose.

Giova sottolineare come il danno da vacanza rovinata si prescriva in tre anni dalla data di rientro del turista, e come ogni patto che limiti, in tutto o in parte, la sua risarcibilità, sia nullo.

1Cfr. Cass. n. 5189/2010: “Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la realtà dei fatti (…) non rispecchia quanto pubblicizzato. (…) Pertanto qualora la prestazione non sia adeguatamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 cod. civ.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.”

Avv. Nicola Sansone

 


 

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