DEBITI DI GIOCO: VANNO PAGATI?
DEBITI DI GIOCO: VANNO PAGATI? – Il quesito trova immediata risposta, in linea generale, nel disposto dell’art. 1933 cod. civ., ai sensi del quale “Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti”.
La norma suesposta chiarisce, in sostanza, come la legge non riconosca alcuna azione al creditore per poter pretendere il pagamento del debito di gioco. Laddove il debitore si rifiutasse di adempiere, pertanto, il creditore non potrebbe agire in giudizio, e ove lo facesse sarebbe senz’altro soccombente.
Quanto esposto si giustifica alla luce del fatto che i debiti di gioco non costituiscono obbligazioni civili ma mere obbligazioni naturali. Queste ultime si caratterizzano per essere espressione non già di un obbligo giuridico, come tale coercibile, bensì di un semplice dovere morale, il cui adempimento non può essere coartato dall’ordinamento. In altre parole, nessuno può costringere il debitore ad adempiere un’obbligazione naturale, quale quella di gioco è.
Le obbligazioni naturali, pertanto, sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico. La legge fa salvi esclusivamente gli effetti della cd. soluti retentio, riconosciuti in via generale dall’art. 2034 cod. civ. nonché, con specifico riguardo al gioco, dall’art. 1933, 2° comma.
Con la locuzione “soluti retentio” si intende il diritto, per il creditore, di trattenere la prestazione ricevuta dal debitore il quale, pur non essendovi tenuto, abbia spontaneamente adempiuto l’obbligazione naturale. In altre parole, se il debitore adempie, spontaneamente, una siffatta obbligazione, è esclusa la ripetizione di indebito, cioè la possibilità di chiedere indietro la prestazione effettuata. In materia di gioco, tuttavia, la ripetizione è sempre ammessa se il debitore è un soggetto incapace (minore, interdetto o inabilitato).
Resta da precisare come una disciplina diversa operi per alcuni tipi di gioco. Così, ad esempio, le lotterie autorizzate danno diritto ad agire in giudizio (determinando il sorgere, quindi, di obbligazioni civili). Lo stesso dicasi, ex art. 1934 cod. civ., per i giochi “che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie ed ogni altra competizione sportiva”, sempreché, ovviamente, si tratti di gare consentite.
Avv. Nicola Sansone
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