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SUCCESSIONI: I DIRITTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > SUCCESSIONI: I DIRITTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

SUCCESSIONI: I DIRITTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Figli nati fuori dal matrimonioFIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: QUALI DIRITTI SUCCESSORI? – In conseguenza della riforma della filiazione intervenuta con legge n. 219/2012 si è raggiunta la piena equiparazione tra figli “naturali” e  “legittimi”. A seguito della riforma, anzi, è corretto parlare solo di “figli” indistintamente, precisandosi solo se nati fuori dal matrimonio o in costanza di esso.

La riforma del 2012, infatti, ha eliminato le uniche significative differenze che restavano tra figli “naturali” e “legittimi” sin dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Si allude in primo luogo alla soppressione della facoltà di commutazione che l’art. 537 cod. civ. riconosceva a favore dei figli legittimi. Trattavasi del diritto di estromettere i figli naturali dalla comunione ereditaria, liquidando quanto di loro spettanza in denaro o beni immobili ereditari. Detta facoltà è oggi inesistente, e conseguentemente i figli nati fuori dal matrimonio partecipano a pieno titolo e in modo paritario rispetto agli eventuali altri figli alla comunione ereditaria.

In secondo luogo, la riforma della filiazione ha modificato l’art. 74 cod. civ., sancendo che “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Prima della riforma in commento, infatti, i figli “naturali” non instauravano alcun rapporto di parentela con i parenti del genitore che li aveva riconosciuti, e conseguentemente non avevano alcun diritto di successione verso di essi.

Oggi, in definitiva, ai figli nati da persone non legate da vincolo matrimoniale competono gli stessi diritti successori spettanti ai figli (in passato definiti) “legittimi”, senza alcuna distinzione. Il presupposto a tal fine necessario resta, evidentemente, l’avvenuto riconoscimento del figlio da parte del defunto, riconoscimento che può essere posto in essere anche nello stesso testamento. E’ opportuno precisare, peraltro, come il riconoscimento fatto per testamento sia per legge irrevocabile, anche laddove detto testamento fosse successivamente revocato dal testatore. Per usare un linguaggio tecnico, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio integra una disposizione testamentaria “post mortem” eccezionalmente irrevocabile, in deroga al normale principio della sempre ammessa revocabilità delle disposizioni testamentarie. Gli stessi effetti del riconoscimento, anche sul piano successorio, possono realizzarsi altresì a seguito di sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, emessa su iniziativa del figlio che intenda far accertare la filiazione da una certa persona. L’azione in oggetto può essere proposta anche successivamente alla morte del genitore. In ogni caso, il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità decorre solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione di paternità o meternità, e non dall’apertura della successione del genitore defunto.


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