8/13 - 16/20

Orari di apertura Lun. - Ven.

327.199.6053

Chiamaci per una consulenza

Facebook

Search
 

IMMIGRAZIONE: IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

IMMIGRAZIONE: IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ricongiungimento familiareIL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – L’ordinamento giuridico riconosce espressamente, in favore dello straniero regolarmente soggiornante, il diritto al ricongiungimento familiare. L’art. 28, d. lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione), anzi, parla di autentico “diritto all’unità familiare”, da intendersi come diritto dello straniero a mantenere o riacquistare tale unità, e pertanto ad essere raggiunto, in Italia, dai propri familiari. Le condizioni per chiedere ed ottenere il ricongiungimento sono elencate dal successivo art. 29 del Testo Unico.

Chi può chiederlo

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dallo straniero titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari. La domanda di nulla osta è inviata allo Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura competente territorialmente in base al luogo di dimora del richiedente.

Per quali familiari può essere richiesto il ricongiungmento familiare?

I familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento sono:

  1. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  2. figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
  3. figli maggiorenni a carico, qualore siano nell’impossibilità oggettiva di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidtà dotale;
  4. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nati nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

In relazione alle ipotesi di cui ai nn. 1 e 4 il ricongiungimento non è ammesso quando il familiare per il quale è richiesto sia coniugato con uno straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

La domanda è inoltre respinta quando è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello stato.

Requisiti

I requisiti essenziali sono costituiti dalla disponibilità:

  • di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali; se il ricongiungimento riguarda un minore di quattordici anni risulta sufficiente il semplice consenso del titolare dell’alloggio;
  • di un reddito minimo derivante da fonti lecite non inferiore ad un importo attualmente pari ad euro 8.737,50, laddove il familiare da ricongiungere sia uno solo ma che cresce al crescere del numero dei familiari.

I titolari dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria sono esonerati dall’obbligo di osservare i predetti requisiti.

In relazione agli ascendenti ultrasessantacinquenni sussiste inoltre l’obbligo di stipulare, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, una polizza assicurativa in loro favore o di provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.

Avv. Nicola Sansone

Contatta lo Studio per una consulenza in materia di ricongiungimento familiare

Torna agli Articoli

Torna alla Home