INFERMITA’ PSICO-FISICA: QUANDO NOMINARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INFERMITA’ PSICO-FISICA: L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – L’ordinamento giuridico prevede diversi istituti volti a garantire adeguata protezione ed assistenza a quei soggetti che non siano in grado di provvedere alla cura dei propri interessi (patrimoniali). Tale incapacità può derivare da molteplici circostanze, le più rilevanti delle quali sono costituite da quelle patologie psichiche tali da porre il soggetto in uno stato più o meno intenso e prolungato di infermità mentale, non necessariamente totale. L’incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi, peraltro, può derivare anche da circostanze diverse, quali l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Tradizionalmente, i due istituti previsti dal codice civile per far fronte alle citate situazioni sono sempre stati costituiti dall’interdizione giudiziale, circoscritta ai casi più gravi di infermità mentale, e dall’inabilitazione, operante per tutte le rimanenti ipotesi.
Dal 2004, tuttavia, è operante anche un altro istituto, assai meno invasivo dei primi due, vale a dire l’amministrazione di sostegno, di cui si effettuerà una breve analisi dei tratti salienti che ne contraddistinguono i presupposti applicativi.
La caratteristica essenziale che va subito evidenziata, in quanto di grandissima rilevanza pratica, è la seguente: l‘amministrazione di sostegno può operare per qualsiasi tipo di infermità, non solo psichica, ma anche soltanto fisica, secondo quanto disposto dall’art. 404 cod. civ., purché implicante l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il beneficiario di amministrazione di sostegno, in altre parole, può ben essere un soggetto pienamente capace, ad esempio un anziano, impossibilitato, per ragioni fisiche, a curare adeguatamente i propri interessi patrimoniali, perché, ad esempio, affetto da particolari difficoltà di deambulazione. In circostanze come queste, allora, è evidente come la nomina dell’amministratore di sostegno costituisca un semplice ausilio a disposizione di un soggetto mentalmente perfettamente capace. L’infermità può essere, poi, anche solo temporanea, con conseguente ricorso all’amministratore di sostegno solo per un arco temporale prefissato.
La formulazione dell’art. 404 cod. civ. è volutamente ampia, in modo da ricomprendere qualsiasi patologia fisica o psichica, come pure qualsiasi condotta (es. abuso di sostanze) tale da rendere opportuna la nomina di un amministratore di sostegno. Si è discusso allora su quale sia la linea di demarcazione fra amministrazione di sostegno da un lato e interdizione e inabilitazione dall’altro. Orbene, la dottrina rileva come la differenza, quanto ai presupposti, non vada individuata sul piano quantitativo, vale a dire sul minore o maggiore grado di disabilità, ma solo sulla base di una valutazione che tenga conto di quale sia lo strumento più adeguato a tutelare il soggetto beneficiario. Il tutto, peraltro, tenendo conto della necessità di ricorrere allo strumento meno invasivo possibile, salvo che particolari circostanze, da valutare in concreto, suggeriscano diversamente. L’amministrazione di sostegno, in altre parole, si pone, almeno tendenzialmente, quale istituto in grado di far fronte a qualsiasi tipo di infermità.
Quanto detto trova conferma alla luce delle peculiarità dell’amministrazione di sostegno. Quest’ultima, infatti, si presenta come assai meno invasiva rispetto agli altri istituti, in quanto il beneficiario conserva per tutti gli atti per i quali il giudice non imponga la rappresentanza o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, la piena capacità di agire. Il beneficiario, in altre parole, per tutto quanto non previsto dal giudice tutelare nel decreto di nomina, resta un soggetto pienamente capace, che può liberamente compiere gli atti in questione da solo. Da ciò si deduce come, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, il giudice, sulla base della situazione concreta, goda di un notevole margine di “personalizzazione” dello strumento in discorso, al fine di renderlo adeguato allo specifico caso concreto che gli si presenti davanti. Tutto ciò, al contrario di quanto avviene nell’interdizione e nell’inabilitazione, sebbene la modifica operata nel 2004 all’art. 427 cod. civ. abbia aperto degli spiragli anche con riguardo a detti istituti (ma solo per gli atti di ordinaria amministrazione).
In definitiva, la nomina dell’amministratore di sostegno si pone quale soluzione in grado di far fronte, salvo specifiche particolari necessità, a qualsiasi situazione di infermità, fisica, psichica, permanente o temporanea, garantendo un elevato grado di personalizzazione del provvedimento di nomina e nel contempo la minore invasività possibile per la sfera giuridica del beneficiario di essa. Ciò vale a renderlo senz’altro preferibile agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, cui vale la pena di ricorrere solo come “extrema ratio”.
Avv. Nicola Sansone
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