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BIOTESTAMENTO – LA RIFORMA È LEGGE

BIOTESTAMENTO – LA RIFORMA È LEGGE

BiotestamentoBIOTESTAMENTO – È di ieri mattina la notizia dell’approvazione in via definitiva del testo di legge sul cd. biotestamento. L’aspetto principale della novella riguarda l’introduzione delle “disposizioni anticipate di trattamento”.

Ai sensi dell’art. 3 della legge in commento, ogni persona maggiorenne e capace può, in previsione di una sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. La riforma muove, in definitiva, dal principio, di cui all’art. 32 Cost., in forza del quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il suo consenso (salvi i casi previsti in via eccezionale dalla legge), per ricavarne la possibilità di manifestare in via preventiva le proprie volontà in materia di trattamenti medico-sanitari in vista dell’eventualità che ci si trovi nell’impossibilità di fare altrettanto al momento opportuno (es. a causa di gravi patologie debilitanti). E’ importante notare come la legge ammetta espressamente, al fine di rimuovere ogni dubbio al riguardo, anche la possibilità di rinunziare a pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, equiparate, dunque, ai trattamenti medici veri e propri.

Le “dat” devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata anche da un medico del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, esse possono essere espresse anche tramite sistemi di videoregistrazione. L’aspetto essenziale delle disposizioni in commento è costituito dalla loro sempre ammessa revocabilità ad opera dell’interessato.

Di rilievo è anche la facoltà di nomina, da parte del dichiarante, di un fiduciario, maggiorenne e capace, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nonché la predisposizione di un’articolata disciplina in materia di consenso informato.

A prescindere dalla circostanza che vi sia una disposizione anticipata di trattamento o meno, infine, giova rilevare la previsione circa l’obbligo, gravante in ogni caso sul medico, di astenersi dall’accanimento terapeutico, vale a dire dalla irragionevole somministrazione di cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

Avv. Nicola Sansone

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