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IMMISSIONI: CATTIVI ODORI IN CONDOMINIO?PUÒ ESSERE REATO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > IMMISSIONI: CATTIVI ODORI IN CONDOMINIO?PUÒ ESSERE REATO

IMMISSIONI: CATTIVI ODORI IN CONDOMINIO?PUÒ ESSERE REATO

Immissioni olfattiveLa Cassazione, con la sentenza n. 14467/2017 conferma un orientamento ormai consolidato in materia di condominio e immissioni, affermando la configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen. (“Getto pericoloso di cose”) anche nell’ipotesi di odori molesti.

Il punto di partenza del ragionamento è il rapporto fra art. 844 cod. civ. e art. 674 cod. pen..

L’art. 844 cod. civ. disciplina sul piano civilistico le cd. immissioni indirette, vale a dire rumori, odori, fumi ed ogni altra “intrusione” non materiale proveniente da un determinato fondo e che si propaghi verso un altro. In linea generale, ogni proprietario ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo dell’oggetto del suo diritto come meglio creda, senza che chiunque possa in qualsiasi modo condizionare o limitare le sue facoltà. Ogni diritto, tuttavia, incontra un limite, costituito dai diritti altrui. Così, ad esempio, Tizio può senz’altro ascoltare musica a volume alto, qualora lo voglia, ma la cosa è evidentemente iniquo che si ripercuota sul proprietario dell’appartamento limitrofo, il quale, evidentemente, può vantare un eguale diritto di godere del proprio immobile senza venire molestato.

Orbene, l’art. 844 cod. civ., ammette, in linea generale, le immissioni indirette, purché non superino la soglia della “normale tollerabilità”, avuto riguardo a circostanze concrete da valutare caso per caso. Nell’ipotesi di superamento della predetta soglia,  le immissioni sono vietate, con conseguente facoltà di chiederne la cessazione o la riduzione al di sotto di essa, nonché di ottenere un risarcimento per il danno eventualmente patito.

L’art. 674 cod. pen., dal canto suo, punisce il “getto pericoloso di cose”, sanzionando chiunque getti o versi, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

L’art. 674 cod. pen. fa riferimento sia a immissioni dirette (getto materiale di cose) che indirette (gas, vapori e fumi).

Orbene, la Cassazione, nel solco di una consolidata giurisprudenza, riconduce alla fattispecie di reato di cui all’art. 674 cod. pen., anche l’ipotesi di immissioni rappresentate da semplici cattivi odori. Per la Suprema Corte, infatti, una siffatta operazione interpretativa non si scontra con il divieto di analogia in materia penale, in quanto le “molestie olfattive” sono da ritenersi ricomprese nella fattispecie in commento. In assenza di diversi canoni interpretativi, poi, per la Cassazione la soglia da prendere in considerazione al fine di valutare la rilevanza penale dell’emissione di odori è quella civilistica della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 cod. civ..

Avv. Nicola Sansone


 

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