8/13 - 16/20

Orari di apertura Lun. - Ven.

327.199.6053

Chiamaci per una consulenza

Facebook

Search
 

TELEFONATA REGISTRATA: È UNA PROVA LECITA?

TELEFONATA REGISTRATA: È UNA PROVA LECITA?

Telefonata registrataUNA TELEFONATA REGISTRATA È UNA PROVA LECITA?

Nell’ambito delle prove precostituite (cioè preesistenti al processo) un ruolo sempre maggiore stanno assumendo negli ultimi anni le registrazioni di telefonate, grazie alla sempre maggiore diffusione di smartphone e tablet.

Orbene, registrazioni effettuate in tale maniera sono lecite ed utilizzabili come prove in un processo civile?

La Cassazione si è occupata più volte della questione ammettendo l’utilizzabilità della telefonata registrata quale mezzo di prova, riconducendola alla previsione di cui all’art. 2712 cod. civ.. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito la distinzione tra intercettazioni (illecite) e registrazioni (ammissibili). Le registrazioni, infatti, al contrario delle intercettazioni, sono effettuate da un soggetto che è parte della conversazione, vi partecipa attivamente, e dunque si limita a documentare un’attività che si svolge in sua presenza e alla quale concorre (da ultimo, Cass. ord. n. 5259/2017). Non è necessario, inoltre, che l’interlocutore della conversazione sia preventivamente informato dell’attività di registrazione in corso.

Se, dunque, le registrazione di conversazioni telefoniche è ammissibile, qual è il suo valore probatorio?

Trattandosi di prove precostituite riconducibili a quanto disposto dall’art. 2712 cod. civ., le registrazioni “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In altre parole, la parte contro la quale sono prodotte le registrazioni ha la facoltà (e l’onere) di disconoscerle, adducendo tuttavia le ragioni circostanziate dell’inattendibilità di esse. Le registrazioni contestate, in ogni caso, possono comunque essere tenute in considerazione dal giudice quali argomenti di prova, ai fini della formazione del suo libero convincimento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

E’ bene precisare, da ultimo, come il disconoscimento debba essere effettuato, a pena di decadenza, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione in giudizio delle registrazioni (Cass. 9526/2010).

 

Avv. Nicola Sansone

 


 

Contatta lo Studio per maggiori informazioni

 

Chiedi un parere online

 

Torna agli Articoli

 

Torna alla Home