CASSAZIONE: LA RESPONSABILITÀ MEDICA GRAVA ANCHE SULL’INFERMIERE
Cassazione: la responsabilità medica grava anche sull’infermiere
È di pochissimi giorni fa una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. IV Sez. pen. n. 5/2018), la quale ha chiarito come l’infermiere sia un vero e proprio professionista sanitario, sul quale grava, pertanto, ogni conseguente responsabilità, sia sul piano civile che penale.
La responsabilità gravante sull’infermiere, più precisamente, viene qualificata come del tutto autonoma e distinta da quella del medico. L’infermiere, infatti, ricopre una propria posizione di garanzia nei confronti del paziente, caratterizzata dall’assolvimento di specifiche mansioni, cui sono necessariamente correlate altrettante responsabilità. Ogni inadempimento, pertanto, dell’infermiere, nello svolgimento dei propri specifici compiti, è idoneo a riverberarsi in danno del paziente, potendo generare anche il mancato, l’insufficiente o il tardivo intervento del personale medico.
Nel caso di specie, l’infermiere aveva omesso di riferire al medico l’avvenuto peggioramento delle condizioni cliniche del paziente durante la degenza successiva ad un intervento chirurgico, pur essendosi accorto di quanto stava avvenendo. Tale omissione produceva, come conseguenza, il decesso del paziente stesso. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, in linea con quanto affermato già in primo grado e in appello, ha affermato la responsabilità dell’infermiere, riconducendo il decesso del degente alla grave omissione di cui si è detto.
Avv. Nicola Sansone
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