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SEPARAZIONE: QUANDO È AMMESSO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI?

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > SEPARAZIONE: QUANDO È AMMESSO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI?

SEPARAZIONE: QUANDO È AMMESSO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI?

affidamento esclusivoSEPARAZIONE: QUANDO È AMMESSO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI?

L’attuale formulazione dell’art. 337-quater cod. civ., introdotto con la riforma della filiazione del 2013, ammette l’affido esclusivo dei figli minori solo in via eccezionale, come extrema ratio. La norma riprende, d’altronde, il vecchio testo dell’abrogato art. 155-bis cod. civ., frutto della riforma operata con legge n. 54/2006. Il principio della residualità dell’affidamento esclusivo, in definitiva, è ormai acquisito nel nostro ordinamento da diverso tempo, e affonda le radici nella sopravvenuta sensibilità a che la separazione, ove possibile, non incida negativamente sul rapporto genitori-figli e sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò trova conferma nell’art. 337-ter cod. civ., ai sensi del quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”. Detta norma, peraltro, trova applicazione non solo nell’ipotesi di affidamento congiunto, ma anche in quella di affidamento esclusivo.

La regola generale, pertanto, è quella dell’affidamento congiunto, con connesso congiunto esercizio della responsabilità genitoriale (vale a dire l’altrimenti nota potestà genitoriale). Sotto il profilo del rapporto fra separandi e figli, in altre parole, la separazione non deve costituire un pregiudizio per la prole. L’art. 337- ter cod. civ., consente, tuttavia, pur in presenza di affidamento congiunto, evidentemente per ragioni pratiche, che il giudice, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, possa stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata separatamente. Va rammentato che per questioni di “ordinaria amministrazione” s’intende, semplificando, l’adozione di decisioni che abbiano un’incidenza marginale sul patrimonio del minore. Per l’adozione delle altre decisioni, invece, resta in ogni caso imprescindibile la necessità del consenso di ambo i genitori, come se non fossero affatto separati quanto al rapporto con i figli.

A norma dell’art. 337-quater cod. civ., invece, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori solo ove ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, e deve farlo con provvedimento motivato. L’affidamento esclusivo, in definitiva, rappresenta l’eccezione, deve essere espressamente motivato dal giudice e fondato sull’esistenza di un chiaro interesse in tal senso del minore. Il genitore non affidatario, tuttavia, non viene estromesso dalla vita della prole. Egli conserva, infatti, in ogni caso, il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli e può sempre ricorrere al giudice ove ritenga che siano state assunte dall’altro genitore decisioni contrarie al loro interesse. Ciò che più conta, inoltre, è che anche nel caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggior rilievo relative ai figli devono essere adottate dai genitori di comune accordo, salvo diversa disposizione del giudice. L’esclusività dell’affido, in altre parole, opera solo con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione ma non rispetto a quelle di natura straordinaria ed afferenti le principali scelte di vita della prole.

L’affidamento esclusivo, in definitiva, da un lato, si presenta quale strumento di carattere eccezionale che deve essere motivato sulla base di un evidente interesse in tal senso dei figli minori; dall’altro, esso non esonera, in ogni caso, il genitore non affidatario dal concorrere all’educazione, all’assistenza morale e materiale nonché all’adozione delle più importanti scelte di vita dei figli. Egli resta titolare, inoltre, di un rilevante potere di vigilanza sull’operato dell’altro genitore e di salvaguardia dell’interesse dei figli a questi affidati.

Avv. Nicola Sansone


 

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