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SUCCESSIONI: I DIRITTI DEL CONIUGE SEPARATO

SUCCESSIONI: I DIRITTI DEL CONIUGE SEPARATO

coniuge separatoI DIRITTI SUCCESSORI DEL CONIUGE SEPARATO – Quali diritti spettano al coniuge separato superstite nel caso di morte dell’altro? La legge riserva alcuni diritti al coniuge anche nel caso di separazione? La risposta  al quesito è fornita dall’art. 548 cod. civ., il quale distingue a seconda che la separazione sia stata con o senza addebito a carico del coniuge separato superstite. Le due diverse situazioni vanno analizzate separatamente. In ogni caso, per comprendere bene la disciplina appresso descritta, è bene precisare come i coniugi separati siano ancora, per l’appunto, coniugi. Il vincolo matrimoniale, in altre parole, si scioglie solo con il divorzio, mentre fino a tale momento esso è ancora operante, seppur con le peculiarità proprie della separazione.

1. CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO SENZA ADDEBITO

Il caso di specie ricorre laddove la separazione sia avvenuta senza addebito oppure con addebito a carico del coniuge defunto. In tale ipotesi l’art. 548, 1° comma cod. civ. riconosce al coniuge superstite gli stessi diritti che la legge riserva a favore del coniuge non separato. In altre parole, in ottica ereditaria, è come se i coniugi non fossero affatto separati. Al coniuge superstite, pertanto, spetterà la quota di riserva che la legge prevede in generale in favore del coniuge nonché il diritto di abitazione della casa familiare di proprietà del defunto o comune e quello di uso dei mobili che la corredano, ai sensi dell’art. 540, 2° comma, cod. civ. (purché alla morte dell’altro coniuge vi sia ancora una “residenza familiare” qualificabile come tale).

 

2. CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO CON ADDEBITO

Il caso in oggetto ricorre allorquando la separazione sia stata addebitata al coniuge superstite. In tale eventualità, l’art. 548, 2° comma cod. civ. esclude che a quest’ultimo spettino i diritti sopra indicati. Ad egli competerà, invece, esclusivamente un assegno vitalizio, se al momento dell’apertura della successione egli godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto. Nell’ipotesi in commento, pertanto, al coniuge superstite la legge non riserva alcuna quota del patrimonio del defunto, né i diritti di uso e abitazione di cui all’art. 540, 2° comma cod. civ., ma esclusivamente un assegno, qualificato dalla dottrina come legato obbligatorio ex lege a carico degli eredi. Il legato in oggetto trae le propria fonte nella legge, ed è subordinato (condicio juris) alla circostanza che all’apertura della successione il coniuge superstite godesse degli alimenti. Il legato in parola è prevalentemente ritenuto avente natura alimentare, benché la norma non lo chiarisca, ed è commisurato alle sostanze ereditarie nonché alla qualità e quantità degli eredi legittimi. Esso non può in ogni caso essere superiore all’entità degli alimenti goduti in precedenza, vivente l’altro coniuge. La dottrina afferma la natura riservata dell’assegno in oggetto, il quale graverebbe, pertanto, sulla porzione indisponibile del patrimonio del de cuius. Si afferma, al riguardo, come, a ritenere diversamente, basterebbe con un testamento istituire numerosi soggetti, anche con lasciti di scarsa entità, per ridurre ad un importo irrisorio l’assegno in questione. Nello stesso senso milita, d’altronde, lo stesso dato testuale della norma, laddove impone che detto assegno sia commisurato, fra le altre cose, alla “qualità” degli eredi. Si discute, poi, su chi siano i soggetti tenuti a corrispondere la somma in discorso. La tesi prevalente ritiene che, come per ogni altro legato ed in assenza di un’esplicita diversa disposizione, i soggetti obbligati siano, pro quota, tutti gli eredi. La medesima disciplina appena illustrata è operante anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

Conclusioni

Com’è evidente, le conseguenze dell’addebito della separazione sono assai rilevanti in materia successoria, determinando l’applicabilità di discipline completamente diverse. È pertanto doveroso, in sede di separazione, valutare attentamente le possibili ripercussioni delle vicende ad essa attinenti sul piano ereditario, onde evitare spiacevoli sorprese.

Avv. Nicola Sansone


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