SFRATTO PER MOROSITÀ: È POSSIBILE EVITARLO PAGANDO IN RITARDO?
Sfratto per morosità: è possibile evitarlo? – La procedura di sfratto per morosità, prevista dall’art. 658 c.p.c., è volta a consentire al proprietario di un immobile locato (o “in affitto”, come si dice nel linguaggio comune), di recuperare la detenzione dello stesso costringendo il conduttore moroso a rilasciarlo. Allo stesso tempo, il procedimento consente anche il recupero dei canoni non pagati. Si tratta di una procedura assai snella e veloce, disciplinata, infatti, nell’ambito dei procedimenti speciali a cognizione sommaria, nei quali, cioè, le garanzie del contraddittorio pieno sono accantonate e tornano ad operare solo in via eventuale, cioè laddove il conduttore si opponga all’intimazione. In assenza di opposizione, infatti, se sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, il giudice pronunzia ordinanza di convalida di sfratto, la quale è immediatamente esecutiva e non impugnabile. Attese tali gravi conseguenze, è sempre opportuno non sottovalutare l’intimazione di sfratto e rivolgersi immediatamente ad un legale onde evitare che la situazione divenga irrecuperabile.
Premesso ciò, può il conduttore moroso evitare la convalida di sfratto anche laddove sia davvero in ritardo con i pagamenti e non sussistano motivi sostanziali per opporsi all’intimazione di sfratto?
La risposta al quesito di cui sopra è positiva, e risiede nel disposto dell’art. 55, l. n. 392/1978. Ai sensi di detta norma, “La morosità (…) può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”. In sostanza, è consentito al conduttore di sanare la morosità versando il dovuto e le spese per la procedura attivata, evitando così lo sfratto. Ciò che è ancor più rilevante, è che risulta anche possibile chiedere la concessione di un termine fino a novanta giorni per il pagamento, nel caso in cui il conduttore versi in una situazione di comprovata difficoltà. In casi particolari, poi, il termine può arrivare fino a centoventi giorni.
La norma di cui innanzi, in definitiva, consente a chi versi in condizioni di momentanea difficoltà economica, di sanare gli effetti della morosità, evitando così lo sfratto e il conseguente rilascio dell’immobile prima della scadenza del contratto di locazione.
Avv. Nicola Sansone
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