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SEPARAZIONE: QUALI SONO LE CAUSE DI ADDEBITO?

SEPARAZIONE: QUALI SONO LE CAUSE DI ADDEBITO?

addebito separazioneSEPARAZIONE: QUALI SONO LE CAUSE DI ADDEBITO? – L’individuazione precisa dei fatti che legittimano l’addebito della separazione (giudiziale) risulta assai importante, atteso che siffatto addebito può presentarsi gravido di conseguenze. Ai sensi dell’art. 156, 1° comma, cod. civ., infatti, il giudice può stabilire, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto a ricevere dall’altro quanto sia necessario al suo mantenimento, in assenza di adeguati redditi propri. Si comprende, pertanto, come la questione dell’addebito sia spesso centrale nei procedimenti di separazione giudiziale.

Premesso ciò, ai sensi dell’art. 151, 1° comma, cod. civ., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Ai sensi del secondo comma della stessa norma, poi, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

L’addebito, in sostanza, secondo quanto appena illustrato, è ammesso laddove l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o il rischio di gravi pregiudizi per la prole, alla base della separazione, derivino dalla specifica condotta di uno dei coniugi. La condotta in oggetto, peraltro, deve essere contraria ai doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, i quali sono individuati dall’art. 143 e ss. cod. civ.. Al riguardo, i coniugi sono anzitutto tenuti alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione. Ciascuno di essi, poi, è tenuto, in base alle proprie capacità di lavoro, anche casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Con riguardo ai figli, infine, i coniugi sono tenuti a mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

In definitiva, secondo quanto appena esposto, l’addebito è ammissibile esclusivamente laddove uno dei coniugi abbia determinato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o il rischio di gravi pregiudizi per la prole, mediante comportamenti posti in essere in violazione dei doveri appena illustrati derivanti dal matrimonio. L’aspetto centrale da provare, in sostanza, è l’esistenza di un preciso nesso causale tra violazione dei doveri matrimoniali e crisi coniugale (v. anche l’articolo: “Addebito separazione: il tradimento in sé non è sufficiente“).

Gli operatori del diritto, com’è intuibile, si confrontano quotidianamente con le più disparate situazioni concrete, venendo chiamati ad individuare quali condotte possano essere poste alla base dell’addebito della separazione.

Qui di seguito viene riportata una breve rassegna di giurisprudenza in materia.

  • Infedeltà: Cass. n. 13592/2006: “La reiterata violazione, (…) dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’addebito (…)”.
  • Abbandono della casa familiare: Cass. n. 2740/2008: “l’abbandono della casa familiare, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l’impossibilità della convivenza, mentre non concreta una simile violazione quante volte sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale”.
  • Violazione di altri doveri nascenti dal matrimonio: Cass. 17710/2005: “Ai sensi dell’art. 144 c.c., prevedente l’obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l’indirizzo della vita familiare, le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli devono essere adottati d’intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c.. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, (…) essa può divenire fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, (…) causa di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.”.

 

Avv. Nicola Sansone


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