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SUCCESSIONI: I DIRITTI DEL CONIUGE DIVORZIATO

SUCCESSIONI: I DIRITTI DEL CONIUGE DIVORZIATO

coniuge divorziatoSUCCESSIONI: I DIRITTI DEL CONIUGE DIVORZIATO – Il divorzio determina l’estromissione da qualsiasi diritto sulla successione dell’ex coniuge?

Il divorzio, al contrario della separazione, determina lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Per tale ragione, i diritti che la legge riconosce al coniuge separato e all’ex coniuge divorziato in materia di successioni sono assai diversi. Ciò, d’altronde, è immediatamente intuibile laddove si consideri come in tema di separazione si parli ancora di “coniugi” mentre una volta intervenuto il divorzio, i due ormai “ex coniugi” siano liberi di contrarre nuovamente matrimonio.

Attesi gli effetti del divorzio, la legge non riserva all’ex coniuge divorziato gli stessi diritti spettanti al coniuge, e neppure quelli spettanti al coniuge separato, che sono ben più ampi.

1. Acquisti mortis causa: l’assegno a carico dell’eredità

L’art. 9-bis, l. n. 898/1970 attribuisce all’ex coniuge divorziato superstite al quale sia stato riconosciuto, in sede di divorzio, il diritto al mantenimento o agli alimenti, il solo potere di chiedere al tribunale il riconoscimento di un assegno periodico a carico dell’eredità, laddove versi in stato di bisogno. In altre parole, l’ex coniuge divorziato non rientra fra i legittimari, e neppure fra i chiamati alla successione in assenza di testamento, ma ha solo diritto, eventualmente, al riconoscimento di un assegno. I presupposti per il riconoscimento di detto assegno sono:

– attribuzione pregressa dell’assegno a carico dell’ex coniuge defunto;

– stato di bisogno;

– pronuncia (costitutiva) del tribunale.

Ulteriore presupposto è dato dalla circostanza che l’assegno riconosciuto in sede di divorzio non sia stato corrisposto in unica soluzione, ai sensi dell’art. 5, l. n. 898/1970. Interessante previsione è quella di cui al secondo comma dell’art. 9-bis, per il quale su accordo delle parti (ex coniuge ed eredi) l’assegno previsto dal primo comma può essere soddisfatto in unica soluzione. Ciò induce la dottrina prevalente a ritenere ammissibile che il testatore taciti l’eventuale diritto dell’ex coniuge all’assegno di cui all’art. 9-bis, mediante una disposizione testamentaria (legato) condizionata al riconoscimento dell’assegno stesso, evitando così che i suoi eredi siano tenuti a corrispondere periodicamente l’assegno in oggetto.

Quanto alla natura giuridica dell’assegno di cui si discute, si afferma tradizionalmente come esso abbia natura di acquisto “mortis causa“, integrando un’ipotesi di vocazione anomala, in quanto a favore di un soggetto ormai fuori dalla famiglia del de cuius ma eccezionalmente ammessa in forza del pregresso vincolo matrimoniale. Trattasi, più precisamente, di legato obbligatorio ex lege, ancorché subordinato alla pronuncia costitutiva del giudice, avente natura alimentare. Si discute invece su chi siano i soggetti obbligati a corrisponderlo, e cioè se essi siano unicamente gli eredi ovvero se concorrano con essi anche i legatari ed eventualmente i donatari. Autorevole dottrina ritiene che l’assegno in discorso gravi solo sulla porzione disponibile della massa, non incidendo sull’entità della legittima spettante ai legittimari. In presenza di più ex coniugi, infine, la tesi prevalente ritiene che ciascuno di essi possa avere diritto ad un proprio assegno.

2. Gli acquisti iure proprio

Accanto all’assegno di cui all’art. 9-bis, l. n. 898/1970, la legge riconosce poi all’ex coniuge divorziato una serie di altri diritti, i quali tuttavia integrano ipotesi di acquisto iure proprio, e non già mortis causa. Si tratta, cioè, di diritti che vengono acquistati autonomamente dall’ex coniuge in quanto tale, a non a titolo successorio. Non vi è, in sostanza, alcun legame fra tali diritti e il patrimonio del defunto.

Essi sono:

– pensione di reversibilità dell’ex coniuge che non lasci nuovo coniuge avente diritto alla reversibilità, purché l’ex coniuge superstite non sia passato a nuove nozze, benefici dell’assegno divorzile e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alle sentenza di divorzio (art. 9, 2° comma, l. n. 898/1970); peraltro, anche in presenza di coniuge superstite avente diritto alla reversibilità, il tribunale, in determinati casi, può attribuirne comunque una quota all’ex coniuge (art. 9, 3° comma, l. n. 898/19790);

– diritto al 40% del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge defunto, relativamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, a condizione che l’ex coniuge superstite non sia passato a nuove nozze e sia già beneficiario di assegno di mantenimento (art. 12-bis, l. n. 898/1970);

– quota della pensione di reversibilità per la morte di un figlio comune spettante all’ex coniuge defunto (art. 12-ter, 2° comma, l. n. 898/1970).

Avv. Nicola Sansone


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