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COSTRUZIONE SU SUOLO COMUNE: OPERA L’ACCESSIONE – CASS. SS.UU. N. 3873/2018

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COSTRUZIONE SU SUOLO COMUNE: OPERA L’ACCESSIONE – CASS. SS.UU. N. 3873/2018

accessioneCOSTRUZIONE SU SUOLO COMUNE: OPERA L’ACCESSIONE –  La Corte di Cassazione si pronuncia, a Sezioni Unite, con la sentenza 16 febbraio 2018 n. 3873/2018, in materia di rapporti fra accessione e comunione, risolvendo un contrasto che si protraeva da tempo.

Più precisamente, con l’anzidetta pronuncia la Suprema Corte chiarisce come, nel caso di costruzione realizzata da uno dei comproprietari sul suolo comune, operi l’accessione quale modo di acquisto della proprietà, e pertanto l’opera venga acquistata in comunione da tutti i comproprietari del suolo, abbiano o meno cotribuito alla realizzazione dell’opera. Afferma la Cassazione, infatti, come la disciplina dell’accessione abbia portata generale e non venga derogata in alcun modo da quella in tema di comunione. Presupposto operativo dell’accessione, inoltre, non sarebbe la necessaria terzietà di colui che realizza l’opera rispetto al proprietario (o ai proprietari) del suolo, con la conseguenza che essa ben può operare anche laddove l’opera sia realizzata da uno dei comproprietari di esso.

Il consenso degli altri comunisti assume rilievo, tuttavia, con riguardo ai rimedi esperibili a fronte della realizzazione dell’opera. Nel caso di assenso alla costruzione, infatti, il comproprietario non costruttore non avrebbe più, evidentemente, il diritto di chiedere la rimozione dell’opera realizzata (ove possibile), e sarebbe esclusivamente tenuto  a rimborsare pro quota, le spese sostenute per la realizzazione di essa. In caso di dissenso espressamente o tacitamene manifestato, invece, al comproprietario resterebbe aperta la facoltà di esercitare lo ius tollendi, chiedendo la rimozione delle opere realizzate, se ed in quanto ammissibile, e salva, in alternativa, la possibilità di ritenzione delle stesse con corresponsione delle somme dovute al comproprietario costruttore.

La pronuncia in oggetto dirime un contrasto protrattosi per diverso tempo, atteso che diverse pronunce di merito (per tutte, Trib. di Perugia 12 giugno 2012, n. 818) e di legittimità (Cass. 22 marzo 2001, n. 4120; Cass. 27 marzo 2007, n. 7523) si erano espresse per la non operatività dell’accessione nel caso di opera realizzata da uno dei comproprietari del suolo, sul presupposto, smentito dalla pronuncia in commento, dell’applicabilità dell’istituto dell’accessione solo nel caso di opera realizzata da soggetto terzo.

Avv. Nicola Sansone


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