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CONSULTA: INCOSTITUZIONALE L’ART. 4, LEGGE “PINTO”

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > CONSULTA: INCOSTITUZIONALE L’ART. 4, LEGGE “PINTO”

CONSULTA: INCOSTITUZIONALE L’ART. 4, LEGGE “PINTO”

incostituzionaleCONSULTA: INCOSTITUZIONALE L’ART. 4, LEGGE “PINTO” – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2018, dichiara l’incostituzionalità dell’art 4, l. n. 89/2001 in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, “nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.”

Fino a siffatta pronuncia della Consulta, infatti, l’art. 4, l. n. 89/2001, subordinava la possibilità di proporre la domanda di equo indennizzo, motivata dalla violazione del principio di ragionevole durata dei processi, alla circostanza che non fossero decorsi più di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del procedimento fosse divenuta definitiva. In sostanza, la norma in oggetto impediva che la domanda di indennizzo intervenisse già nel corso del processo, una volta verificatasi, s’intende, la violazione del principio di ragionevole durata del processo.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, interviene sul predetto art. 4, ritenendolo incostituzionale alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, Cost.) e dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti. Subordinare la possibilità di proporre la domanda di riparazione, d’altronde, al passaggio in giudicato del provvedimento conclusivo del giudizio, appare del tutto irragionevole e contrario proprio a quel principio di ragionevole durata del processo che la legge n. 89/2001 è destinata a tutelare. Il tutto, anche alla luce degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

 

Avv. Nicola Sansone

 


 

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