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CONIUGI SEPARATI: I DIRITTI DEI NONNI

CONIUGI SEPARATI: I DIRITTI DEI NONNI

nonni e nipotiCONIUGI SEPARATI: I DIRITTI DEI NONNI

 

La riforma della filiazione ad opera del d. lgs. n. 154/2013 ha modificato, tra le altre cose, la disciplina dei rapporti tra i nonni (o meglio, in senso più ampio, tra gli ascendenti)  e i nipoti minorenni nel caso di separazione dei coniugi.

A norma dell’attuale formulazione dell’art. 317-bis cod. civ., infatti, “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.” Ai sensi del secondo comma della medesima norma, peraltro, “L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.”

La norma in commento riconosce, pertanto, un autentico diritto soggettivo in capo agli ascendenti, i quali, a prescindere dai rapporti con i genitori dei nipoti, conservano un autonomo diritto a coltivare e mantenere adeguate relazioni affettive con i minori. Trattasi di un diritto, peraltro, che può essere fatto valere autonomamente dinanzi al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell’art. 38, disp. att. cod. civ..

L’art. 317-bis, così come novellato nel 2013, introduce, secondo quanto si è appena illustrato, un’innovazione assai significativa. Prima di detta riforma, infatti, mancava una norma attributiva di un diritto proprio ed autonomo in capo agli ascendenti del minore. L’unica norma che rilevante al riguardo, era infatti l’art. 155 cod. civ., il quale attribuiva al minore (e solo a costui) il diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (e i parenti) di ciascun ramo genitoriale (diritto ora trasfuso nel nuovo art. 337-bis cod. civ.).

Con la novella dell’art. 317-bis cod. civ., pertanto, si è introdotto il riconoscimento di un principio largamente condiviso in dottrina e dalla sensibilità comune, quello dell’esistenza di un autentico e autonomo diritto soggettivo, in capo ai nonni e agli ascendenti in genere, a mantenere rapporti affettivi con i nipoti, anche in caso di separazione (e divorzio). Ciò, evidentemente, nell’interesse dei minori stessi. È ormai largamente condivisa, infatti, anche dalla giurisprudenza, l’importanza della presenza delle figure dei nonni nel percorso di crescita psicologica dei minori, presenza che va salvaguardata e garantita anche nel caso di separazione e divorzio dei genitori del minore.

Avv. Nicola Sansone

 


 

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