FAMIGLIA E MINORI: IL GENITORE NON PUÒ IMPORRE IL PROPRIO CREDO
FAMIGLIA E MINORI: IL GENITORE NON PUÒ IMPORRE IL PROPRIO CREDO
Il genitore non può in nessun caso imporre ai figli la propria fede religiosa, ancorché si tratti di minori affidatigli dal Tribunale. È questa la sintesi della recente sentenza n. 12954/2018 della Corte di Cassazione, la quale ha espressamente chiarito come, laddove il credo religioso determini un turbamento emotivo o psicologico nel minore, l’esigenza di protezione e tutela di quest’ultimo prevalga in ogni caso sulla libertà religiosa del genitore e sulla sua facoltà di crescere, istruire ed educare la prole secondo i propri convincimenti, anche religiosi.
È vero, infatti, che al genitore compete istruire ed educare la prole, il che non può che avvenire secondo i propri orientamenti e le proprie convinzioni, ma tale diritto incontra un limite invalicabile costituito dalla tutela del minore e dal diritto di quest’ultimo ad un percorso di crescita equilibrato e rispettoso delle proprie predisposizioni e dei propri orientamenti, anche di tipo filosofico e religioso. Lo stesso art. 316 cod. civ., infatti, nel disciplinare la responsabilità genitoriale, prevede altresì come questi siano in ogni caso tenuti ad esercitare detta responsabilità “tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. Laddove, pertanto, il minore manifesti un disagio emotivo o psicologico rispetto all’orientamento religioso impostogli dal genitore, risulta giustificato il ricorso al giudice al fine di chiedere ed ottenere provvedimenti restrittivi della libertà dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, nel nome del superiore interesse della prole ad un percorso di crescita sano ed equilibrato.
Avv. Nicola Sansone
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