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CASSAZIONE: SE IL FOTOGRAFO DELLE NOZZE SMARRISCE LE FOTO NON SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > CASSAZIONE: SE IL FOTOGRAFO DELLE NOZZE SMARRISCE LE FOTO NON SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

CASSAZIONE: SE IL FOTOGRAFO DELLE NOZZE SMARRISCE LE FOTO NON SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

CASSAZIONE: SE IL FOTOGRAFO DELLE NOZZE SMARRISCE LE FOTO NON SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

nozze

Si presenta come assai interessante la recente sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sez. Civ., 29/05/2018, n. 13370/2018 in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha statuito come, laddove il fotografo incaricato di immortalare le nozze smarrisca le foto effettuate, ai coniugi non spetti il risarcimento del danno non patrimoniale, ancorché vi possa essere, a carico degli stessi, un indubbio turbamento emotivo.

Le ragioni di quella che appare al profano come una pronuncia ingiusta sono di tipo prettamente giuridico. La Cassazione, infatti, argomentando sulla base della nota pronuncia SS.UU. Cass. n. 26972/2008, muove dalla considerazione per la quale il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., anche in sede contrattuale, sarebbe risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche e solo laddove esso derivi da un reato ovvero ove sia riconducibile alla lesione grave di un interesse costituzionalmente protetto.

Orbene, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, atteso che l’inadempimento contrattuale del fotografo non risulta espressamente previsto dalla legge come idoneo a consentire il risarcimento del danno non patrimoniale, e che lo stesso non integra reato, il difensore dei coniugi aveva tentato di affermare l’esistenza di un “diritto alla memoria” di un evento assai significativo, le nozze, quale manifestazione dei diritti della personalità di cui all’art. 2 Cost.. La Cassazione, in tale ottica, ha tuttavia chiarito come la Costituzione non contempli alcun “diritto a ricordare”, e come, pertanto, l’interesse dei coniugi, pur umanamente comprensibile, non sia costituzionalmente protetto e pertanto non possa dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale.

Ciò detto, tuttavia, è bene precisare come la Corte di Cassazione faccia un’altra considerazione, che rimane sullo sfondo in quanto non espressamente sottoposta alla sua attenzione, ma che riveste grande importanza. La Corte fa presente, infatti, come ampia parte della dottrina abbia criticato la pronuncia a Sezioni Unite del 2008, rilevando come i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale siano dettati dall’art. 2059 cod. civ. con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, e non a quella contrattuale. Surrettizia appare, pertanto, in tale ottica, la riproposizione in detto ultimo campo di limiti che non gli sono propri. Più precisamente, si osserva come nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il fondamento della risarcibilità del danno possa essere individuato nella causa del contratto, vale a dire nel concreto assetto di interessi voluto dalle parti con la conclusione del regolamento contrattuale, mentre appare del tutto ingiustificato ed incoerente lasciare esclusivamente alla legge il compito di assegnare rilevanza in chiave risarcitoria agli interessi delle parti stesse.

Le considerazioni sopra illustrate appaiono del tutto condivisibili, atteso che le parti, in sede contrattuale danno un preciso assetto ai loro interessi, assetto che non può essere stravolto e accantonato in virtù di argomentazioni coerentemente proponibili solo con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, la quale, appunto, si caratterizza per l’assenza di un contratto.

Detto ciò, tuttavia, la Corte non va (purtroppo!) oltre, limitandosi a far presente come le argomentazioni da ultimo ricordate non vengano in rilievo nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente (la sposa), fondato il ricorso su dette argomentazioni. La parte in questione, infatti, si è limitata a cercare di affermare la rilevanza costituzionale di un inesistente “diritto alla memoria”, invece di fondare la domanda, probabilmente con maggiori speranze di successo, sulla natura contrattuale della responsabilità del fotografo.

La pronuncia in commento, pertanto, seppur superficialmente desti molto scalpore, va letta nella giusta ottica, specie considerando come la stessa Corte di Cassazione si mostri possibilista rispetto ad un diverso inquadramento della responsabilità in commento che consenta la risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi simili, pur non pronunciandosi espressamente, nel caso di specie, al riguardo.

 

Avv. Nicola Sansone

 


 

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