SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTO
SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE, NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTO
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 15166/2018. La pronuncia si pone nel solco dell’ormai consolidata giurisprudenza e ribadisce come il giudice, nel valutare se all’ex coniuge (nel caso di specie, il marito) spetti o meno il diritto all’assegno di mantenimento, debba tenere conto della sua potenziale capacità lavorativa. A tal fine, assumono rilievo anche le precedenti esperienze lavorative dell’interessato, laddove siano evidentemente in grado di consentirgli, con un sufficiente margine di probabilità, di trovare un impiego. Trattasi, in ogni caso, di valutazione da effettuarsi in concreto e demandata al giudice di merito, sulla base delle risultanze di fatto.
In definitiva, all’ex coniuge non spetta il diritto al mantenimento laddove egli, sulla base delle proprie esperienze lavorative e del proprio specifico percorso di studi, abbia, seppur in via potenziale, una propria verosimile capacità reddituale.
Avv. Nicola Sansone
Contatta lo Studio per maggiori informazioni
Chiedi un parere online in materia di separazioni e diritto di famiglia
Torna agli articoli
Torna alla Home