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SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTO

SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTO

SE L’EX CONIUGE PUÒ LAVORARE, NON GLI SPETTA IL MANTENIMENTOex coniuge mantenimento

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 15166/2018. La pronuncia si pone nel solco dell’ormai consolidata giurisprudenza e ribadisce come il giudice, nel valutare se all’ex coniuge (nel caso di specie, il marito) spetti o meno il diritto all’assegno di mantenimento, debba tenere conto della sua potenziale capacità lavorativa. A tal fine, assumono rilievo anche le precedenti esperienze lavorative dell’interessato, laddove siano evidentemente in grado di consentirgli, con un sufficiente margine di probabilità, di trovare un impiego. Trattasi, in ogni caso, di valutazione da effettuarsi in concreto e demandata al giudice di merito, sulla base delle risultanze di fatto.

In definitiva, all’ex coniuge non spetta il diritto al mantenimento laddove egli, sulla base delle proprie esperienze lavorative e del proprio specifico percorso di studi, abbia, seppur in via potenziale, una propria verosimile capacità reddituale.

 

Avv. Nicola Sansone

 


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