ASSEGNO DI DIVORZIO: INTERVENGONO LE SEZIONI UNITE
ASSEGNO DI DIVORZIO: INTERVENGONO LE SEZIONI UNITE
A poco più di un anno dalla storica pronuncia con la quale la Suprema Corte affermò come l’assegno di divorzio non fosse volto a garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504/2017), la Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite, torna a pronunciarsi in materia al fine di dirimere la questione ed il relativo contrasto giurisprudenziale.
Orbene, con la sentenza 11 luglio 2018, n.18287, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fortemente mitigato quanto affermato dalla pronuncia del 2017, affermando come l’assegno divorzile abbia natura “assistenziale, compensativa e perequativa”, e debba essere determinato secondo un criterio articolato, che tenga conto non soltanto della semplice situazione di fatto esistente al momento della richiesta dell’assegno di mantenimento, ma anche delle circostanze e delle scelte patrimoniali e reddituali relative alla vita matrimoniale che hanno prodotto quella data situazione di fatto. In altre parole, chiarisce la Cassazione come non si possa prescindere dalla valorizzazione del contributo apportato dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto.
Mentre la pronuncia del 2017, pertanto, affermava come l’assegno fosse da riconoscere solo laddove, sulla base di un parametro oggettivo, l’ex coniuge beneficiario non fosse indipendente economicamente, il recente intervento delle Sezioni Unite apporta una serie di criteri correttivi di quello puramente oggettivo testè riportato. Più precisamente, viene chiarito come, nel determinare la spettanza dell’assegno, sia necessario tener conto, oltre che della situazione di fatto “istantanea” e oggettiva, di per sé insufficiente e inadeguata, anche e soprattutto di altri indicatori, ed in particolare delle cause che hanno prodotto una data situazione patrimoniale e reddituale, e pertanto dell’apporto fornito dall’ex coniuge allo svolgimento della vita matrimoniale.
Afferma la Cassazione, infatti, che “Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi, (artt. 2,3, 29 Cost.)”. Il fondamento della pronuncia in commento, in definitiva, viene ravvisato nel vincolo di solidarietà e assistenza reciproca tra i coniugi, vincolo che senz’altro cessa con il divorzio, ma le cui conseguenze ed i cui risvolti non possono non essere presi in considerazione nella valutazione circa la spettanza dell’assegno di divorzio.
Avv. Nicola Sansone
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