CASSAZIONE: SÌ AL RIMBORSO PER IL CONVIVENTE CHE HA RISTRUTTURATO O ARREDATO LA CASA DELL’EX
CASSAZIONE: SÌ AL RIMBORSO PER IL CONVIVENTE CHE HA RISTRUTTURATO O ARREDATO LA CASA DELL’EX
La Cassazione, con la sentenza in commento (Cass. civ. II Sez., n. 21479/2018), chiarisce come al termine della convivenza, colui che abbia sostenuto spese per ristrutturare o arredare l’immobile di proprietà dell’ex compagno/a abbia diritto ad essere rimborsato.
Le spese in questione, infatti, costituiscono un ingiustificato arricchimento a vantaggio del proprietario dell’immobile, in quanto idonee ad attribuire maggior valore allo stesso, valore del quale non può che beneficiare esclusivamente il convivente titolare della proprietà. Dette spese, tuttavia, precisa la Corte, intanto sono idonee ad integrare un ingiustificato arricchimento, potendo essere conseguentemente rimborsate, in quanto non siano riconducibili alla categoria dell’adempimento di obbligazioni naturali, vale a dire poste in essere in adempimento di doveri morali ritenuti cogenti. Il criterio, nel caso di specie, per distinguere la natura delle spese effettuate, andrebbe individuato, secondo una valutazione da effettuarsi ovviamente in concreto, caso per caso, ponendo l’entità delle stesse in relazione alla condizione economico-patrimoniale di chi le ha sostenute. In presenza di una rilevante portata delle spese in oggetto, infatti, è evidente come non si possa parlare di obbligazioni naturali, bensì di elargizioni idonee a costituire un ingiustificato arricchimento, e pertanto rimborsabili. La differenza non è di poco conto né tantomeno esclusivamente teorica, in quanto l’adempimento di obbligazioni naturali non è ripetibile né idoneo a dar luogo ad alcun rimborso.
Avv. Nicola Sansone
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