CONIUGI SEPARATI: SPETTA LA REVERSIBILITÀ?
CONIUGI SEPARATI: SPETTA LA REVERSIBILITÀ?
Trattasi di uno dei più frequenti quesiti che si pongono i coniugi in fase di separazione, atteso che, ai sensi dell’art. 22, l. n. 903/1965, la pensione di reversibilità compete al “coniuge superstite”. Al riguardo, occorre precisare come i coniugi separati siano ancora, per l’appunto, “coniugi”, in quanto il vincolo matrimoniale si scioglie esclusivamente con il divorzio o lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In forza di ciò, è evidente come al coniuge, ancorché separato, competa la pensione di reversibilità, proprio come se la separazione non fosse mai intervenuta.
La risposta al quesito di cui si discute non cambia neppure nell’ipotesi in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione, ai sensi dell’art. 151, 2° comma, cod. civ.. Al riguardo, infatti, la Corte Costituzionale, con sent. n. 286/1987, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 24, l. n. 153/1969, norma che negava al coniuge cui fosse stata attribuita “la colpa” della separazione la pensione di reversibilità. Per la Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui si è detto, alla luce dell’evoluzione legislativa in materia, si poneva ormai in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. Più precisamente, esso appariva iniquo rispetto alla sopravvenuta legislazione in materia di divorzio, la quale garantisce al coniuge divorziato, in presenza di determinati requisiti, il diritto alla reversibilità. Del tutto illogico parrebbe, infatti, negare il diritto in questione al coniuge separato, ancorché con addebito, ed attribuirlo invece all’ex coniuge divorziato, atteso che in tale ultimo caso il vincolo matrimoniale è addirittura sciolto. Ragioni di solidarietà familiare, persistenti anche a seguito della separazione, inducono, pertanto, alla necessità di riconoscere il trattamento previdenziale pensionistico a favore del coniuge separato, indipendentemente da altre considerazioni in ordine alle modalità e vicende della separazione. La norma del 1969, a sua volta derivata da normativa ancor più risalente, infatti, era stata concepita in un diverso quadro normativo, teso a leggere la vicenda della separazione quasi in chiave punitiva. A riprova di ciò, si osservi come la norma anzidetta parlasse ancora di separazione “per colpa”, laddove oggi, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, è possibile parlare solo di “addebito” della separazione. La differenza in questione, lungi dall’essere solo terminologica, è anche indice di una diversa sensibilità del legislatore rispetto alle vicende in commento, e pertanto appare ingiustificata l’applicazione di un divieto come quello anzidetto ad un contesto normativo e sociale assai differente.
L’evoluzione appena descritta, pur recepita dalla giurisprudenza di merito e legittimità, ha condotto tuttavia ad un ulteriore dibattito, teso a valutare se la pensione di reversibilità competa al coniuge separato solo ove versi, al momento della morte dell’altro, in stato di bisogno, oppure no.
Secondo un primo orientamento, infatti, la pensione di reversibilità andrebbe riconosciuta al coniuge separato con addebito solo ove a carico del coniuge poi defunto fosse stato posto un assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell’altro coniuge (Cass. 18 giugno 2004 n. 11428). Siffatta posizione, tuttavia, è stata oggetto di critica, atteso che nessuna norma impone la sussistenza di requisiti ulteriori rispetto all’essere “coniugi”.
Altro orientamento, pertanto, affermatosi già a partire dal 2003 (Cass. n. 15516/2003), ha sempre affermato, al contrario, come la pensione di reversibilità debba essere riconosciuta non solo a prescindere dall’addebito della separazione, ma anche dall’eventuale stato di bisogno dell’interessato. Siffatta tesi, benché più risalente, si è con il tempo consolidata ed è stata fatta propria dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Lav. Ord. n. 2606/2018), specie a seguito della nota sentenza n. 4555/2009.
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, pertanto, risulta senz’altro possibile fornire una risposta sintetica al quesito oggetto della presente riflessione affermando come, ad oggi, la pensione di reversibilità competa al coniuge separato a prescindere sia dal titolo della separazione che dall’eventuale sussistenza dello stato di bisogno e del diritto all’assegno alimentare.
Avv. Nicola Sansone
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