8/13 - 16/20

Orari di apertura Lun. - Ven.

327.199.6053

Chiamaci per una consulenza

Facebook

Search
 

CASSAZIONE: SE IL TURISTA NON PUÒ PARTIRE, IL CONTRATTO È SCIOLTO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > CASSAZIONE: SE IL TURISTA NON PUÒ PARTIRE, IL CONTRATTO È SCIOLTO

CASSAZIONE: SE IL TURISTA NON PUÒ PARTIRE, IL CONTRATTO È SCIOLTO

CASSAZIONE: SE IL TURISTA NON PUÒ PIÙ PARTIRE, IL CONTRATTO È SCIOLTOturista

Con la recente sentenza n. 18047/2018, la Suprema Corte interviene in materia di pacchetti turistici e sopravvenuta impossibilità di goderne da parte del turista, nel caso di specie per motivi di salute.

La Cassazione chiarisce, al riguardo, come in presenza di un evento non prevedibile che renda impossibile per il turista partire e godere del pacchetto prenotato, il contratto si risolva. La Suprema Corte, più precisamente, ha ritenuto che la fattispecie in oggetto integri la risoluzione (cioè, in senso atecnico, lo scioglimento) del contratto per impossibilità sopravvenuta. Quest’ultima è disciplinata in linea generale dall’art. 1256 cod. civ., ai sensi del quale “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Requisito essenziale affinché il soggetto possa dirsi liberato da ogni obbligazione è che l’impossibilità della prestazione sia imputabile a cause imprevedibili ed indipendenti dalla sua condotta. L’altra norma di riferimento, ai fini qui in commento, è l’art. 1463 cod. civ., dettato con specifico riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali, cioè, ciascuna delle parti si obbliga ad eseguire prestazioni in favore dell’altra (nel caso della prenotazione di un viaggio, all’obbligo dell’agenzia di fornire i servizi convenuti fa fronte quello del cliente di pagare il prezzo). Orbene, la norma anzidetta precisa che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può richiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.

Rapportando il principio appena descritto al caso di specie, si evince, ad avviso della Corte di Cassazione, quanto segue: il “tour operator”, se a causa dell’improvvisa e grave malattia del turista è liberato dalle proprie obbligazioni ex art. 1256 cod. civ., non può, a propria volta, esigere il pagamento del prezzo, ed è tenuto a restituire quello eventualmente già riscosso, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ..

 

Avv. Nicola Sansone

 


 

Contatta lo Studio per maggiori informazioni

 

Torna agli articoli

 

Torna alla Home