DECRETO INGIUNTIVO SU FATTURA NON PAGATA: È AMMESSO?
DECRETO INGIUNTIVO SU FATTURA NON PAGATA: COME OTTENERLO?
È talvolta frequente, purtroppo, che all’emissione di una fattura per la vendita di beni o la fornitura di servizi non faccia seguito il pagamento concordato. In casi del genere, è possibile ottenere l’emissione di un ingiunzione di pagamento, oppure è necessario instaurare una causa ordinaria? Si deve precisare, al riguardo, come la differenza non sia di poco conto. L’emissione di un decreto ingiuntivo, infatti, richiede tempi brevissimi ed è potenzialmente idonea a consentire immediatamente l’esecuzione forzata, mentre un’azione ordinaria richiede, come noto, tempi ben più lunghi.
Orbene, perché possa emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento di somma di denaro (o per la consegna di cose mobili) è necessario che il ricorrente fornisca una “prova scritta”, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. civ..
Detta norma ricomprende nella definizione in commento, tra le altre cose, anche gli estratti autentici (notarili) delle scritture contabili dell’imprenditore o del professionista, purché regolarmente tenute a norma di legge. La fattura, pertanto, è idonea a consentire l’emissione di un decreto ingiuntivo, purché sia sorretta anche dalla produzione di estratto autentico delle scritture contabili. In presenza di detti presupposti, l’emissione dell’ingiunzione è pressoché certa.
IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Attenzione, però. L’emissione del decreto ingiuntivo non garantisce che la vicenda sia finita, né produce alcun accertamento definitivo in ordine al merito della questione. Il debitore ingiunto, infatti, ha sempre facoltà, nel termine previsto dalla legge, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente instaurazione di un ordinario giudizio di merito a cognizione piena. Ciò significa, in altre parole, che il debitore può sempre contestare la fondatezza della pretesa, ad esempio eccependo di aver già pagato la fattura, oppure la nullità del contratto sottostante, e così via.
Con l’opposizione, pertanto, si instaura una causa ordinaria tesa all’accertamento della fondatezza della pretesa del creditore. Ciò avviene in quanto, nel giudizio di opposizione, l’opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale. Al di là dei tecnicismi, ciò significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Tutto ciò si traduce nella seguente considerazione, recentemente ribadita dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 9542/2018). La fattura, se per un verso è idonea a consentire l’emissione di un decreto ingiuntivo, per altro verso non è sufficiente a provare, nel merito, e quindi nell’eventuale successiva opposizione, la fondatezza della pretesa. Nel giudizio di opposizione, infatti, il creditore avrà in ogni caso l’onere di provare in modo rigoroso l’esistenza della pretesa sostanziale, ad esempio tramite la produzione di un contratto in forza del quale fu emessa la fattura, pena la caducazione del decreto ingiuntivo e la soccombenza processuale.
Avv. Nicola Sansone
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