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CASSAZIONE: FILMARE LA VICINA CHE ESCE DALLA DOCCIA PUÒ NON ESSERE REATO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto penale  > CASSAZIONE: FILMARE LA VICINA CHE ESCE DALLA DOCCIA PUÒ NON ESSERE REATO

CASSAZIONE: FILMARE LA VICINA CHE ESCE DALLA DOCCIA PUÒ NON ESSERE REATO

CASSAZIONE: FILMARE LA VICINA CHE ESCE DALLA DOCCIA PUÒ NON ESSERE REATO

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione  in materia penale (n. 372/2019), che sta facendo in questi primi giorni del 2019 il giro del web. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di interferenze illecite nella vita privata, di cui all’art. 615-bis c.p., ha chiarito i presupposti per la configurabilità del reato.

La pronuncia prende spunto dalla vicenda di un uomo condannato, tra le altre cose, per aver ripreso la vicina di casa mentre usciva dalla doccia, spiandola da una finestra dell’abitazione della propria madre. Il condannato ricorreva quindi per Cassazione, ritenendo che il Giudice di merito avesse male interpretato la norma incriminatrice. Più precisamente, si affermava che il reato in questione non potesse ritenersi consumato stante l’assenza, nell’abitazione della donna filmata, di tende o altri strumenti atti ad impedire la visione di ciò che avveniva all’interno ad estranei. Tale assenza, infatti, varrebbe a consentire a chiunque di vedere, e dunque anche di riprendere, ciò che accade tra le mura domestiche.

Orbene, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, aderisce alla ricostruzione prospettata dal ricorrente. La fattispecie penale, infatti, posta a tutela dell’inviolabilità del domicilio, richiede che l’acquisizione di immagini o notizie relative alla vita privata avvenga “indebitamente”. Nel caso di specie, tuttavia, l’azione ripresa, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, e quindi teoricamente ricompresa nella tutela approntata dall’art. 615-bis c.p., è stata posta in essere, stante l’assenza di qualsiasi schermatura, consentendone la visione a chiunque, senza la necessità di ricorrere a particolari accorgimenti. In conseguenza di ciò, pertanto, non sarebbe ravvisabile alcuna lesione dell’inviolabilità del domicilio penalmente rilevante.

Giova precisare, in ogni caso, come la pronuncia in commento abbia limiti e confini ben precisi, come sopra esposto, e non valga certo a sdoganare la legittimità di riprese visive o fotografiche effettuate in danno e all’insaputa degli interessati.

Avv. Nicola Sansone

 


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