8/13 - 16/20

Orari di apertura Lun. - Ven.

327.199.6053

Chiamaci per una consulenza

Facebook

Search
 

CASSAZIONE: INSTALLARE UN SOFTWARE PER SPIARE LO SMARTPHONE DEL CONIUGE È REATO

Avvocato Nicola Sansone - Studio Legale in Foggia - Civile e Societario > Diritto civile  > CASSAZIONE: INSTALLARE UN SOFTWARE PER SPIARE LO SMARTPHONE DEL CONIUGE È REATO

CASSAZIONE: INSTALLARE UN SOFTWARE PER SPIARE LO SMARTPHONE DEL CONIUGE È REATO

spiare smartphone cellulare applicazione

Spiare lo smartphone del coniuge con un’applicazione software è reato – La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 15071/2019, chiarisce come l’installazione di un software-spia sul cellulare del coniuge integri il delitto di cui all’art. 617-bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

Per la verità, la predetta norma punisce chi “installa apparecchi o strumenti” o parti di essi, non menzionando espressamente componenti software, quali ad esempio le sempre più diffuse applicazioni per smartphone.

La Suprema Corte, tuttavia, ha chiarito come la categoria degli “strumenti” delineata dall’art. 617-bis cod. pen. sia volutamente “aperta e dinamica”, e tale da ricomprendere, quindi, anche le più recenti innovazioni tecnologiche. Deve ritenersi,dunque, rientrante nella definizione data dall’art. 617-bis cod. pen., anche l’installazione di supporti software e non hardware, tali da consentire potenzialmente l’intercettazione di conversazioni.

La Corte di Cassazione, da ultimo, chiarisce come il reato in oggetto si consumi con la semplice installazione degli strumenti (o dei software), con la conseguenza che anche l’eventuale successivo consenso della persona offesa all’installazione di essi, non vale a scriminare il reato (cioè, a rimuovere l’illiceità della condotta).

Da ultimo, si rammenta come la norma in commento punisca fatti meramente prodromici all’intercettazione, e dunque autonomamente rilevanti anche laddove detta attività non venga mai posta concretamente in essere. L’intercettazione vera e propria, infatti, trova proprio autonomo perseguimento nella fattispecie di cui all’art. 617 cod. pen..

Avv. Nicola Sansone


Contatta lo Studio per maggiori informazioni

Torna agli articoli

Torna alla Home