SUCCESSIONI: COME RICOSTRUIRE I MOVIMENTI BANCARI DEL DEFUNTO
Capita spesso, all’indomani della perdita di un caro, che sorga la necessità di ricostruire i movimenti bancari e le operazioni compiute sul suo conto. Tale necessità può sorgere anche a distanza di tempo, ad esempio allo scopo di verificare se qualcuno degli eredi o dei soggetti cointestatari del conto abbia compiuto operazioni dopo l’apertura della successione. Le ragioni per fare ciò, possono essere le più varie, ma sostanzialmente tutte riconducibili alla necessità, da un lato, di fare in modo che tutti i legittimari ottengano ciò che la legge prescrive che essi abbiano, e dall’altro, di evitare che risorse rientranti nel patrimonio ereditario siano distratte da coeredi o terzi.
L’Art. 119 Testo Unico Bancario
Si tratta di interessi senz’altro meritevoli di tutela, e per tale ragione espressamente contemplati dalla legge. L’art. 119, comma 4, d . lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), prevede infatti in modo esplicito che il diritto di accedere alle informazioni bancarie spetti non solo al titolare del conto, ma anche “colui che gli succede a qualunque titolo”, e dunque, anche mortis causa. Si tratta d’altronde di una logica conseguenza del subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un rapporto giuridico.
La norma predetta impone espressamente alla banca di dover fornire tutta la documentazione relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni entro il termine massimo di novanta giorni dalla richiesta, e addebitando esclusivamente i costi strettamente necessari alla produzione dei documenti (es. il costo delle fotocopie). Si tratta quindi di un servizio che la banca deve svolgere sostanzialmente senza pagamento di alcunché, escluso il rimborso delle spese.
È importante sottolineare come la richiesta, seppur in forma libera, vada inoltrata preferibilmente a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, ed allegandovi, oltre al documento di identità, un certificato di morte del defunto nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede del richiedente (documento solitamente richiesto dagli istituti di credito, benché a rigore non strettamente necessario).
È consigliabile, in ogni caso, l’assistenza di un legale, sia per velocizzare la pratica, sia per valutare la correttezza del comportamento della banca sotto il profilo dei costi e del rispetto dei tempi, nonché per valutare anche come reagire ad un indebito rifiuto della produzione della documentazione relativa ai movimenti bancari (ad esempio attraverso un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario).
Avv. Nicola Sansone
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