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CHI PAGA I DEBITI EREDITARI?

CHI PAGA I DEBITI EREDITARI?

Debiti ereditariLa morte determina, di norma, la trasmissione in capo agli eredi di tutti i rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al defunto (il cd. de cuius), ivi compresi i debiti ereditari.

Gli eredi, infatti, in quanto successori a titolo universale, subentrano nella totalità dei rapporti giuridici patrimoniali del defunto, o in una loro quota astratta ideale (un terzo, un mezzo, ecc.).

La successione degli eredi, pertanto, comprende tanto i rapporti attivi quanto quelli passivi.

In prima battuta, in definitiva, deve concludersi che sono gli eredi a dover pagare i debiti ereditari. Ciò è confermato, d’altronde, dall’rt. 756 cod. civ., a norma del quale i legatari non sono tenuti a pagare detti debiti.

Detto ciò, tuttavia, come vengono ripartiti i debiti fra i diversi eredi ed in che limiti i creditori possono aggredire i beni di questi ultimi?

Al riguardo, va fatta una distinzione fra rapporti interni tra i coeredi e rapporti esterni (fra coeredi e creditori).

Rapporti interni

Ai sensi dell’art. 752 cod. civ., “I coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto”.

La regola generale, in altre parole, è quella della proporzionalità fra quota ereditaria e misura dell’obbligo di pagare i debiti. Facendo un esempio, se Tizio e Caio sono eredi del loro padre Mevio rispettivamente per due terzi ed un terzo, risponderanno nella medesima proporzione anche dei debiti ereditari lasciati dal de cuius.

La norma, come il lettore accorto avrà avuto modo di notare, fa salva, tuttavia, la diversa volontà del testatore. Ciò sta a significare che, riprendendo l’esempio di cui sopra, Mevio potrebbe disporre che il peso dei debiti sia ripartito in maniera diversa, ad esempio in parti uguali fra Tizio e Caio.

Al riguardo, tuttavia, va fatta una indispensabile precisazione. La deroga consentita dall’art. 752 cod. civ. ha effetto solo nei rapporti interni fra coeredi.

Ai creditori, in altre parole, come appresso spiegato, non è opponibile la deroga eventualmente prevista ai sensi dell’art. 752 cod. civ. dal testatore. Nell’esempio fatto, pertanto, Tizio non potrà opporre ai creditori di essere tenuto a rispondere solo per un mezzo invece che per due terzi, in quanto siffatta limitazione opererà solo nel suo rapporto con Caio. Una volta pagati i due terzi ai creditori, in altre parole, Tizio potrà agire nei confronti di Caio per ottenere quanto dovuto in forza della previsione testamentaria in deroga all’art. 752 cod. civ..

Rapporti esterni

Come innanzi già accennato, a norma dell’art. 754 cod. civ., i coeredi sono tenuti, nei confronti dei creditori, in proporzione alla loro quota ereditaria.

Tale principio è pacificamente ritenuto inderogabile, se non in senso più favorevole ai creditori. In altre parole, i coeredi, nel lato esterno (cioè verso i creditori) sono tenuti a rispondere dei debiti almeno in misura pari alla loro quota, salvo il regresso verso gli altri coeredi nel lato interno.

Conclusioni

E’ doveroso precisare come i principi sopra esposti soffrano l’influenza di infinite variabili, riconducibili alla configurazione di oneri, legati, all’operatività del divieto di pesi sulla legittima, ecc., in ordine alle quali non può che invitarsi il lettore a chiedere ogni ulteriore approfondimento a mezzo dell’indirizzo che segue.

Avv. Nicola Sansone

 


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