Di seguito sono individuati i requisiti e le informazioni essenziali in materia di accesso al cd. gratuito patrocinio.
Si precisa che l’avv. Nicola Sansone è iscritto nell’elenco dei difensori disponibili ad assistere con Patrocinio a Spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio).
Cos’è il cd. gratuito patrocinio, vale a dire il patrocinio a spese dello Stato? Quali sono i requisiti per accedervi?
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è volto a garantire il rispetto del diritto costituzionale di difesa, di cui all’art. 24 Cost..
Esso consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi.
Condizione per essere ammessi al gratuito patrocinio è quella di essere titolari di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad una certa soglia, periodicamente adeguata con decreto ministeriale.
Condizioni per l’ammissione
Come innanzi accennato, per poter accedere al gratuito patrocinio è necessario possedere un reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore, allo stato, ad euro 11.734, 93 (Decreto Ministeriale 3 febbraio 2023). In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari (es. giudizi di separazione e divorzio).
Nel caso di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è elevato di circa 1.000,00 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
– cittadini italiani;
– stranieri regolarmente soggiornanti al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo;
– apolidi;
– enti e associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica.
Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
In ambito civile, la domanda, in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove:
– ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo;
– ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato;
– ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente. La domanda può essere inoltrata anche a mezzo di raccomandata a.r. allegando fotocopia del documento.
In ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.
L’ISTANZA DA PRESENTARE – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA
Si mette qui a disposizione l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio da presentare al il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.
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