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RAPPORTO AVVOCATO – CLIENTE

RAPPORTO AVVOCATO – CLIENTE

Cliente

“L’avvocato, il quale fin dal primo colloquio garantisce al cliente l’esito vittorioso della causa, può darsi che sia un abile mestierante, ma non di certo un grande scienziato. Somiglia piuttosto al giocoliere che garantisce di saper indovinare la carta che uscirà dal mazzo (…).

Piero Calamandrei

 

In questo breve aforisma è probabilmente racchiusa l’essenza della professione forense e del rapporto avvocato-cliente.

Con riguardo a detto rapporto, si può dire, anzitutto, che il cliente ha diritto a conoscere, sin dal primo istante in cui espone il proprio problema all’avvocato, le probabilità di successo dell’eventuale causa, i vantaggi e i rischi ad essa connessi nonché i possibili costi da sostenere.

La trasparenza e la correttezza, in altre parole, devono ispirare costantemente l’esercizio della professione e la gestione del rapporto con il cliente, il quale ha anche diritto ad essere informato circa l’evoluzione della situazione nel corso del tempo.

Il primo e solo compito dell’avvocato, in tal senso, è quello di perseguire l’interesse dell’assistito, non il proprio.

Il legale che fomenta continuamente liti e controversie, che garantisce risultati sensazionali anche in situazioni improbabili, invece, probabilmente sta solo ammaliando il cliente, per il proprio tornaconto…

Ecco, allora, il senso dell’aforisma di cui sopra. L’avvocato deve coltivare un rapporto basato sulla reciproca stima e fiducia, e soprattutto sulla piena sincerità sul piano professionale.

Soltanto in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere la chiave per raggiungere il risultato desiderato, nell’interesse del cliente.

Avv. Nicola Sansone


CODICE DEONTOLOGICO

Si riportano, di seguito, alcune norme del codice deontologico forense che disciplinano i doveri del legale verso il cliente.

Art. 23, 4° comma: “L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose”.

Art. 26, 1° comma: “L’accettazione dell’incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.”.

Art. 27, 1° comma: “L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.”

Art. 27, 2° comma: “L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.”.

Art. 27, 3° comma: “L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.”.

 

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Si rende disponibile il codice deontologico forense in formato pdf, così come reperibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense.