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ADDEBITO SEPARAZIONE: IL TRADIMENTO IN SE’ NON E’ SUFFICIENTE

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14414/2016 ha ribadito un principio già più volte affermato anche dalla giurisprudenza di merito: il tradimento (o, meglio, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale) in sé, non è sufficiente ai fini dell'addebito della separazione. A tal fine è invece necessario che il tradimento costituisca la causa della crisi coniugale. Laddove, invece, detta crisi fosse preesistente ad esso, l'addebito non sarebbe giustificato. Ai sensi dell'art. 151, 2° comma cod. civ., d'altronde, il presupposto dell'addebito della separazione giudiziale è costituito dall'imputabilità della crisi coniugale alla condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio, mentre la violazione...

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